Sentenza del 30/09/2015 n. 19437 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ricevuto un processo verbale di constatazione relativo a irregolarità in sei fatture per acquisti intracomunitari, da cui risultava un debito IVA di Euro 6.713,42; aveva definito i rilievi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289/2002. L’Ufficio aveva poi emesso un avviso di accertamento, basato sugli stessi rilievi, disconoscendo un credito IVA dichiarato per il medesimo importo. La società aveva impugnato l’avviso, ottenendo ragione in primo grado e in appello. L’Agenzia ha proposto un unico motivo di cassazione, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 della legge n. 289/2002: sosteneva che la definizione del verbale non impedisse di accertare l’inesistenza del credito IVA, anche quando l’accertamento fosse fondato sui rilievi già definiti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito, rigettando l’impugnazione originaria della società contro l’avviso di accertamento. Ha ritenuto che la definizione agevolata consolidi la situazione tributaria oggetto del condono, comprendendo i rapporti di dare e avere pertinenti e impedendo al contribuente di ottenere il riconoscimento o il rimborso di un credito relativo alla stessa situazione definita. Nel caso concreto, il credito IVA disconosciuto coincideva con l’importo dei rilievi contenuti nel verbale definito. Le spese delle fasi di merito sono state compensate, poiché l’orientamento della Corte si era consolidato dopo l’inizio del giudizio; la società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.470,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
l'adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, è ostativa al rimborso del credito d'imposta asseritamente spettante e pertanto, l'amministrazione deve disconoscere i crediti esposti nella dichiarazione relativa ad una annualità d'imposta oggetto di definizione agevolata
La definizione ai sensi dell’art. 15 consolida la situazione tributaria cui si riferisce e non consente di coltivare, per la medesima annualità e situazione definita, pretese di rimborso o crediti incompatibili con la definizione. L’Amministrazione può quindi disconoscere il credito dichiarato quando esso rientra nei rilievi oggetto del condono.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato in cassazione la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 della legge n. 289/2002; la Corte ha accolto il motivo.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una controversia tributaria consolida la situazione fiscale compresa nella definizione nei limiti in cui essa è stata raggiunta e può comprendere sia i debiti sia i crediti pertinenti ai rilievi definiti.
- Il contribuente non può avvalersi della definizione agevolata per chiudere i rilievi e, contemporaneamente, far valere un credito o chiedere un rimborso riferito alla stessa situazione tributaria definita.
- Quando il credito IVA contestato coincide con l’importo oggetto dei rilievi del verbale definito, l’Amministrazione può disconoscerlo anche mediante un successivo avviso di accertamento fondato su quei rilievi.
- Il condono non comporta necessariamente l’impossibilità per l’Amministrazione di verificare ogni credito del contribuente: la preclusione riguarda la situazione tributaria oggetto della definizione e i rapporti a essa pertinenti.
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