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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30509/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lucca che, con rito abbreviato, lo aveva condannato a euro 4.000,00 di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 L. 110/1975. L'atto di impugnazione deduceva la violazione dell'art. 442, comma 2 capoverso cod. proc. pen., sostenendo che il giudice di merito abbia erroneamente applicato una riduzione di un terzo anziché la riduzione della metà prevista per le contravvenzioni nel giudizio abbreviato. Il Tribunale aveva determinato in primo luogo una pena finale di euro 6.000,00 e poi applicato la riduzione, ma in misura ritenuta errata dal ricorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'art. 442, comma 2 cod. proc. pen. stabilisce la riduzione della metà per le contravvenzioni in caso di rito abbreviato; quindi la riduzione applicata dal giudice di merito (un terzo) era errata. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena e, ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. l) cod. proc. pen., ha rideterminato direttamente la pena in euro 3.000,00 di ammenda (la metà della pena finale individuata dal Tribunale). La condanna sostanziale rimane confermata, viene corretta solo la misura della pena.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2 cod. proc. pen.

    "in caso di condanna la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione ..."

    Prevede che, nel giudizio abbreviato per contravvenzioni, la pena determinata dal giudice sia diminuita della metà; la Corte ha applicato questa norma per correggere la riduzione erroneamente effettuata dal giudice di merito.

  • art. 620, comma 1 lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando la violazione riguarda la quantificazione della pena e la correzione è possibile in sede di legittimità, di rideterminare la pena senza rinviare il procedimento al giudice di merito; è stata utilizzata per fissare la nuova ammenda in euro 3.000,00.

  • art. 4 L. 110/1975

    Norma penale sostanziale che individua il titolo di reato (contravvenzione) per cui il ricorrente era stato condannato; rilevante perché determina l'applicabilità della riduzione prevista per le contravvenzioni nel rito abbreviato.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato, se il procedimento riguarda una contravvenzione, la riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2 cod. proc. pen. è pari alla metà della pena così come determinata dal giudice (non un terzo).
  • La riduzione prevista va calcolata sulla pena finale determinata tenendo conto di tutte le circostanze; eventuali errori nel calcolo della riduzione costituiscono violazione di legge rimediabile in sede di legittimità.
  • La Corte di Cassazione può annullare limitatamente alla quantificazione della pena e rideterminarla senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. l), quando la correzione sia possibile in sede di legittimità e non richieda accertamenti di merito ulteriori.
  • In contenziosi simili è essenziale verificare la qualifica del fatto (contravvenzione vs delitto), perché da questa distinzione dipende l'entità della riduzione applicabile nel rito abbreviato.
  • Se il difensore rileva un calcolo errato della diminuzione della pena, è opportuno impugnare con motivazione puntuale richiamando l'art. 442 e chiedere la rideterminazione o, se necessario, l'annullamento con rinvio; la Corte può tuttavia provvedere direttamente quando la correzione è di natura giuridica e non richiede nuovi esami probatori.

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