Cassazione Civile, Ordinanza n. 25729/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo cessata la materia del contendere. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e non ha provveduto sulle spese, osservando che l'Amministrazione finanziaria non si era mai costituita nel giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA relativa all'anno 2010 ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. L'Amministrazione finanziaria aveva sospeso il pagamento del rimborso in ragione dell'esistenza di procedimenti penali collegati a contestazioni di violazioni fiscali. La sospensione era stata impugnata e i giudici di merito avevano respinto il ricorso. In cassazione la società aveva proposto tre motivi, ma nel corso del giudizio ha poi rappresentato che le pendenze penali erano venute meno e che l'Ufficio aveva revocato la sospensione e liquidato il credito, dichiarando quindi di rinunciare al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Costituisce il fondamento normativo del rimborso IVA la cui erogazione era stata sospesa dall'Amministrazione finanziaria in presenza di procedimenti penali connessi a violazioni fiscali.
La rinuncia al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse comporta l'estinzione del processo; in mancanza di costituzione della controparte non vi è luogo a liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravvenga la revoca dell'atto impugnato o comunque venga meno l'interesse alla decisione, la parte ricorrente può rinunciare al ricorso e ottenere la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al giudizio è idonea a definire il processo anche se il ricorso era stato originariamente affidato a più motivi, purché sia accertata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia e mancata costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
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