Cassazione Civile, Ordinanza n. 16268/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da tardiva e parziale attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie in materia di specializzazione medica. Esponevano di essersi iscritti a scuole di specializzazione tra il 1980 e il 1992 e di non avere percepito alcuna remunerazione durante la frequenza. In Cassazione hanno dedotto, con due motivi, che: 1) le specializzazioni da essi conseguite erano state successivamente ricomprese in decreti ministeriali emanati in attuazione del d.lgs. n. 257 del 1991 e ciò sarebbe bastato a fondare il diritto al risarcimento, oppure che comunque tali specializzazioni erano di fatto equivalenti a quelle previste dalle direttive; 2) per alcuni ricorrenti già vittoriosi in primo grado, la liquidazione del danno era errata e avrebbe dovuto essere parametrata alla remunerazione riconosciuta ai medici specializzandi iscritti dopo il 2006, quantificata in euro 11.103,82 per anno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui pretendeva di valorizzare decreti ministeriali successivi all'iscrizione alla scuola di specializzazione, affermando che il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive spetta solo se la specializzazione conseguita coincida nominalmente con una di quelle previste dalle direttive oppure se, in mancanza di coincidenza nominale, sia allegata e provata sin dall'atto introduttivo una equipollenza di fatto. Nel caso concreto tale equipollenza non era stata adeguatamente allegata e provata. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la pretesa di applicare ai medici specializzandi anteriori al 2006 il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 contrasta con un orientamento consolidato, secondo cui tale disciplina si applica solo dall'anno accademico 2006-2007, mentre per gli iscritti precedenti continua ad applicarsi il d.lgs. n. 257 del 1991 anche sotto il profilo economico. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Direttiva 75/362/CEE
La direttiva imponeva agli Stati membri di prevedere una remunerazione per i medici specializzandi solo con riferimento alle scuole di specializzazione rientranti negli elenchi oggetto di reciproco riconoscimento tra gli Stati membri.
Direttiva 75/363/CEE
È richiamata insieme alla direttiva 75/362/CEE come base dell'obbligo comunitario di remunerazione dei medici specializzandi nei limiti delle specializzazioni contemplate dalle direttive.
Direttiva 82/76/CEE
Ha modificato la disciplina originaria e ha esteso l'obbligo di prevedere una remunerazione adeguata per i medici in specializzazione nei limiti delle specializzazioni riconosciute dalle direttive.
d.lgs. n. 257 del 1991
È indicato come atto di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie; per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima del 1991 continua a rilevare la disciplina ordinamentale ed economica da esso prevista.
La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi introdotta da questo decreto si applica solo agli iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006-2007.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
È richiamato per la regolazione delle spese di legittimità secondo soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive in materia di specializzazione medica spetta solo se la specializzazione del richiedente rientra nominalmente tra quelle contemplate dalle direttive oppure se sia dimostrata, con specifica allegazione sin dall'atto introduttivo, una equipollenza di fatto con una specializzazione ivi prevista.
- La mera inclusione successiva della specializzazione in decreti ministeriali di attuazione non basta a fondare il diritto risarcitorio se il corso è stato frequentato prima di tale inclusione e non era originariamente contemplato dalle direttive comunitarie.
- Quando la parte deduce l'equipollenza di fatto tra la specializzazione posseduta e quella prevista dalla direttiva, tale circostanza ha natura fattuale e deve essere specificamente allegata e provata; in difetto, il giudice può escludere il diritto senza che sia necessaria una contestazione specifica del convenuto.
- La disciplina economica introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 per i medici specializzandi non si applica retroattivamente agli iscritti alle scuole di specializzazione anteriori al 2006-2007, che restano soggetti al regime del d.lgs. n. 257 del 1991.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre tesi incompatibili con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
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