Cassazione Penale, Ordinanza n. 21762/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la tenuta della motivazione della sentenza d'appello sul reato di ricettazione e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di ricettazione per il rinvenimento, nella sua abitazione, di ottanta articoli di cosmetica occultati in una busta dentro un armadio. Nel primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che dagli atti emergerebbero elementi per ritenere che non fosse estranea al reato presupposto. Nel secondo motivo contestava l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era non deducibile perché non specificamente formulato come motivo di appello e che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la mancata giustificazione sulla provenienza dei beni e l'assenza di prova che la prevenuta fosse autrice del reato presupposto. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che il diniego era sorretto da motivazione congrua e che tale diniego può essere giustificato anche dalla sola assenza di elementi positivi, oltre che dai precedenti penali.
Norme richiamate
Per la configurabilità della ricettazione non è necessaria la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel reato presupposto; è sufficiente che non emerga la prova del contrario e che il possesso del bene di provenienza illecita resti ingiustificato.
circostanze attenuanti generiche
Il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato anche con l'assenza di elementi o circostanze favorevoli e può valorizzare i precedenti penali dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili questioni che non siano state specificamente prospettate nei motivi di appello, quando ciò comporti una nuova e non consentita prospettazione della censura.
- Ai fini della ricettazione, la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto non deve essere positiva in senso assoluto: è sufficiente che il quadro probatorio non consenta di affermare il contrario, soprattutto quando il possesso del bene di provenienza illecita non sia giustificato.
- Il giudice può fondare il giudizio di responsabilità per ricettazione sulla detenzione occultata di beni di provenienza sospetta e sulla mancata spiegazione plausibile della loro origine.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione dia conto dell'assenza di elementi favorevoli alla personalità dell'imputato; i precedenti penali possono essere considerati come indice negativo nella valutazione complessiva.
- La manifesta infondatezza delle doglianze sulle attenuanti generiche e l'inammissibilità dei motivi non specificamente devoluti determinano la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
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