Cassazione Penale, Sentenza n. 36426/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per quattro motivi principali: 1) presunta errata indicazione del luogo di commissione del fatto nell'imputazione (violazione dell'art. 521 c.p.p.); 2) errata valutazione delle prove e omissione della contraddittorietà probatoria (art. 192 c.p.p.), con contestazione del riconoscimento tramite frames notturni della telecamera e del valore probatorio di una maglietta rinvenuta nell'abitazione; 3) erronea applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.) sostenendo che la finestra non sarebbe stata forzata; 4) errata valutazione in tema di attenuanti generiche e applicazione dell'art. 62-bis c.p., lamentando l'uso di formule di stile per negare le attenuanti basandosi su considerazioni sulla personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'art. 521 c.p.p., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la modifica del luogo non integra mutamento radicale del fatto se l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto dell'accusa. Sui profili probatori la Cassazione ha escluso vizi logico-giuridici nelle valutazioni del merito: ha ritenuto attendibili le immagini (per la vicinanza delle telecamere) e significativamente individuativa la maglietta con una scritta particolare rinvenuta nell'abitazione; ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito circa la forzatura della finestra e l'integrazione dell'aggravante per violenza sulle cose; ha ritenuto motivata e non contraddittoria la decisione di non riconoscere attenuanti generiche, richiamando i precedenti penali e la recidiva reiterata. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato che una diversa indicazione del luogo nel capo di imputazione non determina automaticamente violazione del principio di correlazione se non c'è mutamento radicale del fatto e l'imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi sull'oggetto dell'accusa.
Richiamata in relazione al controllo della valutazione delle prove: la Corte di legittimità ha ritenuto che la valutazione motivata del giudice di merito sulle immagini e sugli elementi di riscontro (la maglietta con caratteristica scritta) non sia sindacabile in sede di legittimità se non viziata da illogicità o contraddittorietà.
La Corte ha ritenuto correttamente ricostruita dai giudici di merito la forzatura della finestra e, quindi, l'integrazione dell'aggravante della violenza sulle cose, essendo la decisione motivata in fatto.
In tema di attenuanti generiche la Corte ha confermato che il giudice del merito ha un potere discrezionale di valutazione: la mancata concessione è lecita se motivata e non contraddittoria, come nel caso in cui sussistano precedenti e recidiva indicativi della personalità criminale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite alla trattazione dei motivi di ricorso (ambito di cui il ricorso è stato esaminato), nonché richiamo formale alle regole di ammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020
Norma procedurale richiamata per giustificare il trattamento del ricorso senza udienza e con conclusioni per iscritto, secondo la disciplina transitoria indicata.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso, applicata nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Una variazione del "locus commissi delicti" nell'imputazione non costituisce automaticamente un mutamento del fatto: è necessario che la modifica sia tale da pregiudicare concretamente il diritto di difesa per configurare vizio.
- La Corte di Cassazione non rivaluta in fatto le prove: le valutazioni probatorie motivate e prive di contraddittorietà dei giudici di merito sono insindacabili in sede di legittimità.
- Il riconoscimento attraverso immagini e riscontri materiali (es. capi con segni distintivi) può essere ritenuto attendibile se il giudice di merito ne dà adeguata e coerente motivazione, tenendo conto di vicinanza delle telecamere e della specificità dell'oggetto rinvenuto.
- Per l'integrazione di aggravanti come la violenza sulle cose è necessario un accertamento di fatto; se il giudice di merito ha ricostruito la forzatura e lo ha motivato, la decisione è solitamente confermata in cassazione salvo vizi logico-giuridici.
- La negazione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice del merito: deve essere motivata richiamando gli elementi rilevanti (es. precedenti, recidiva) per non essere sindacabile in cassazione.
- I ricorsi che si limitano a censure generiche sulle risultanze di fatto senza indicare specifici vizi di diritto sono spesso dichiarati inammissibili; bisogna mirare a rilevare errori di diritto o vizi di motivazione specifici.
- L'ammissione di ricorsi in Cassazione richiede attenzione formale: violazioni procedurali o deduzioni meramente apodittiche espongono il ricorrente a sanzioni e al pagamento di ammende.
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