Cassazione Civile, Ordinanza n. 37410/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF e addizionali regionali e comunali per l’anno d’imposta 2006. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’impugnazione del contribuente, aveva annullato la cartella ritenendo, in sostanza, che l’avviso di accertamento presupposto non fosse mai stato consegnato al contribuente per irregolarità della notificazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992: la CTR avrebbe affermato apoditticamente la mancata notifica dell’atto senza indicare gli elementi posti a base del convincimento e senza confrontarsi con le deduzioni dell’Ufficio, che aveva invece documentato l’avvenuta notificazione anche mediante copia della raccomandata di spedizione con avviso di ricevimento. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese e, in particolare, la mancanza di motivazione sulla compensazione stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il vizio di motivazione apparente della sentenza di appello: la motivazione della CTR, benché esistente solo graficamente, non consentiva di comprendere l’iter logico-giuridico seguito per affermare la mancata notificazione dell’atto presupposto. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda con congrua motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
La sentenza tributaria deve essere sorretta da una motivazione effettiva e intelligibile; la sua assenza sostanziale integra nullità per motivazione apparente.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di condanna alle spese.
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di compensazione delle spese; la censura è stata però assorbita.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur esteriormente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione perché priva di argomentazione idonea a rendere comprensibile il ragionamento decisorio.
- In sede tributaria, l’accertamento dell’inesistenza o invalidità della notificazione di un atto presupposto deve essere sorretto da una motivazione specifica e verificabile, non essendo sufficiente un’affermazione apodittica.
- Quando il ricorso principale è accolto e la sentenza è cassata con rinvio, le questioni svolte nel ricorso incidentale possono restare assorbite se dipendono dall’esito della decisione principale.
- Il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
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