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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24534/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del 01/08/2023 del Tribunale di Roma (giudice dell'esecuzione) che aveva parzialmente accolto la richiesta di Conte Stefano di applicare la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze definitive emesse in tempi diversi. Il Tribunale dell'esecuzione aveva ritenuto sussistenti elementi di un medesimo disegno criminoso solo tra due delle sentenze e aveva rideterminato la pena per quei reati. Il Procuratore ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza funzionale (art. 570 c.p.p. richiamato) sostenendo che la competenza spettava alla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 28/09/2022 (definitiva il 13/12/2022) aveva riformato in senso sostanziale la decisione di primo grado escludendo una circostanza aggravante e rideterminando la pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha richiamato il principio secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in presenza di più provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi, spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, salvo il caso in cui l'appello abbia confermato o riformato soltanto la pena (art. 665 c.p.p., comma 2). Nel caso di specie la Corte di appello di Roma, con la sentenza del 28/09/2022 (definitiva 13/12/2022), aveva operato una riforma sostanziale (esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 612, secondo comma, c.p.), pertanto la competenza apparteneva alla Corte di appello. La violazione delle regole di competenza ha costituito una nullità assoluta: la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, in qualità di giudice dell'esecuzione competente.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sulla continuazione che il resistente aveva invocato per unificazione dei reati ai fini dell'esecuzione; la Corte non ha deciso sulla sua applicazione nel merito perché ha rilevato incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione che aveva pronunciato l'ordinanza.

  • art. 570 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come parametro per la censura di nullità processuali; la questione posta attiene alla nullità per violazione delle norme sulla competenza funzionale.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado

    La Corte interpreta l'art. 665 nel senso che la competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale e va attribuita al giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima; tuttavia, se l'appello ha confermato o ha riformato solo la pena, resta competente il giudice di primo grado. Se invece la sentenza di appello ha rielaborato sostanzialmente la pronuncia di primo grado (es. esclusione/applicazione di circostanze aggravanti/attenuanti), la competenza spetta alla Corte di appello.

  • art. 612 cod. pen., secondo comma

    Riferimento alla circostanza aggravante speciale del reato di minaccia che la Corte di appello aveva escluso, con effetto sostanziale sulla decisione di merito e sulla pena; tale esclusione è stata ritenuta idonea a rendere competente la Corte di appello in sede esecutiva.

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale e si determina in base alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima: quando ci sono più provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi, il procedimento esecutivo deve essere unitario e affidato a un unico giudice individuato secondo art. 665 c.p.p.
  • Se la sentenza di appello ha solo confermato o ha riformato la pronuncia di primo grado esclusivamente in relazione alla pena, alla misura di sicurezza o alle disposizioni civili, la competenza resta del giudice di primo grado; viceversa, se la Corte d'appello ha operato una rielaborazione sostanziale (es. esclusione o applicazione di circostanze), la competenza spetta alla Corte di appello.
  • La violazione delle regole di competenza funzionale costituisce nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, che comporta l'annullamento dell'atto impugnato e la trasmissione degli atti al giudice competente.
  • In ipotesi di istanza di continuazione (art. 671 c.p.p.) presentata in sede esecutiva è necessario verificare preliminarmente quale sia la sentenza diventata irrevocabile per ultima e se questa abbia riformato sostanzialmente pronunce anteriori; la domanda va proposta davanti al giudice dell'esecuzione effettivamente competente secondo tale criterio.
  • Quando si valutano più condanne provenienti da giudici diversi, l'interpretazione della competenza deve essere fatta guardando all'effetto concreto delle sentenze: modifiche nelle circostanze aggravanti/attenuanti o nella qualificazione giuridica possono spostare la competenza al giudice d'appello.

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