Sentenza n. 8593/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero Istruzione prot.n.50265 del 12.12.2024, con cui viene rigettata l’istanza di riconoscimento professionale presentata ai sensi dell’art.16 D.Lgs.206/2007 relativamente all’insegnamento nella classe di concorso “ADSS” (sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado); - di ogni altro atto presupposto o collegato e comunque incompatibile con il presente ricorso, ivi compreso il parere del M.U.R. prot.n.8644 del 5.6.2024, non meglio conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento professionale di un titolo estero per l'insegnamento nella classe di concorso ADSS
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento professionale del titolo estero, presentata ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, relativamente all'insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, nonché gli atti presupposti e collegati, incluso un parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. Nel corso del giudizio, con memoria del 30 aprile 2026, il difensore ha dichiarato che la ricorrente aveva conseguito in Italia il titolo di abilitazione e che, per tale ragione, era venuto meno l'interesse attuale alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione espressa del difensore circa l'assenza di un interesse attuale della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, escludendo quindi la possibilità di decidere la controversia nel merito. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
Indicato quale fondamento normativo dell'istanza di riconoscimento professionale del titolo estero; la decisione non esamina nel merito i presupposti del riconoscimento.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del difensore, proveniente dalla parte ricorrente, circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse attuale alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In applicazione del principio dispositivo, quando la parte dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito e deve pronunciare l'improcedibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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