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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39740/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione contro la conferma in appello della condanna per tentata estorsione (capo 1): la ricorrente contestava la utilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dalle persone offese (Fuso Corrado, Armando Fuso e Asperges Carmen) avvalendosi della mancata chiamata a deporre del presunto testimone diretto Salvatore Todaro; chiedeva inoltre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e lamentava violazioni del diritto di difesa (art. 6 CEDU, art. 111 Cost.), travisamento della prova, contraddittorietà e mancanza del requisito del profitto ingiusto per l'estorsione, nonché vizio di motivazione e violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le valutazioni dei giudici di merito. In particolare: ha ritenuto che la difesa non aveva chiesto nel dibattimento di primo grado l'esame del testimone diretto (Todaro) e quindi abbia implicitamente rinunciato al diritto di interrogarlo; le dichiarazioni de relato sono pertanto utilizzabili e la richiesta di rinnovazione in appello va valutata con i criteri dell'art. 603 c.p.p. (discrezionalità del giudice di merito) e non legittima un riesercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice d'appello: le dichiarazioni delle persone offese, le intercettazioni e la valutazione dell'inattendibilità di testi contrari (Bongiovanni, Peragine) consentivano di ritenere la Acquaotta mandante degli episodi e l'esistenza del profitto ingiusto (allontanamento dei Fuso e cessazione delle azioni civili). Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in appello).

Norme richiamate

  • art. 195 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che l'art. 195 (dovere del giudice di chiamare il testimone diretto quando la parte lo richiede) non è violato se la difesa non ha chiesto l'audizione del testimone nel dibattimento di primo grado, con conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni de relato.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che deve valutare l'incompletezza dell'istruttoria; non consente di revivificare tardivamente il diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di riferimento per i motivi di ricorso in cassazione (lett. b), d), e)): la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti e quindi il ricorso manifestamente infondato/inammissibile.

  • art. 6 CEDU

    Il diritto a un giusto processo e al contraddittorio (in particolare il diritto dell'imputato a interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico) non è ritenuto violato quando la difesa abbia omesso di esercitare nel dibattimento il relativo diritto di chiamare il testimone diretto.

  • art. 111 Cost.

    Il rispetto dei principi di ragionevole durata e del contraddittorio: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione del terzo comma in relazione al diritto di interrogare testi, stante la tacita rinuncia della difesa in primo grado.

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina la chiamata del testimone diretto: la ricorrente non ha dedotto di aver chiesto l'audizione ai sensi di tale articolo, elemento che ha inciso sulla valutazione della rinuncia implicita.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    La sentenza irrevocabile resa a carico del coautore (Todaro) nell'abbreviato è valutabile nel giudizio successivo e può integrare elemento probatorio utilizzabile dai giudici di merito.

  • art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ha ritenuto che i fatti accertati non si discostino essenzialmente dall'imputazione, perciò non sussiste mutamento del fatto tale da pregiudicare la difesa.

  • art. 530 e art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamati in rapporto al principio di assoluzione in dubio e alle motivazioni richieste per la condanna: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria dei giudici di merito che hanno apprezzato la prova oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende.

  • art. 629 cod. pen.

    Citato nella contestazione relativa agli elementi del reato di estorsione: la Corte ha valutato che gli elementi costitutivi, compreso il profitto ingiusto, risultavano acquisiti.

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 3)

    Richiamato in tema di riscontri esterni per la persona offesa: la giurisprudenza consente di valutare la credibilità della persona offesa anche senza riscontri esterni formali, tramite un accertamento soggettivo/oggettivo che il giudice di merito compie.

Massime di principio

  • La mancata richiesta, nel dibattimento di primo grado, di chiamare a deporre il testimone diretto cui si riferiscono dichiarazioni de relato comporta implicitamente la rinuncia al diritto di interrogare la fonte; le dichiarazioni de relato possono quindi essere utilizzate in giudizio senza violazione dell'art. 195 c.p.p.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e sussiste solo se l'istruttoria di primo grado è incompleta e le nuove prove sono decisivi per eliminare incertezze probatorie.
  • La valutazione della credibilità delle persone offese e dei testimoni è questione di fatto di competenza del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo per manifeste contraddizioni o illogicità della motivazione.
  • Una sentenza irrevocabile a carico di un coautore (giudicato con rito abbreviato o altro rito che abbia portato a irrevocabilità) può essere valorizzata nei successivi giudizi a norma dell'art. 238-bis c.p.p.
  • Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non è violato da sviluppi dei fatti coerenti con quanto contestato, soprattutto se l'imputato ha avuto concretamente la possibilità di difendersi sull'oggetto della contestazione.
  • Le censure di travisamento della prova che richiedono una diversa valutazione delle stesse fattispecie rientrano nella discrezionalità del giudice e non sono normalmente ammesse in sede di legittimità, salvo errori logico-giuridici manifesti.
  • Il mancato esercizio tempestivo di un diritto difensivo può comportare conseguenze processuali rilevanti, incluse l'inammissibilità del gravame e la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per il ricorrente.

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