Cassazione Penale, Ordinanza n. 19230/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza una lettura diversa delle risultanze probatorie e della concreta offensività della condotta. La difesa aveva poi depositato una memoria, ma anche questa è stata ritenuta meramente reiterativa delle censure già esaminate dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul diniego dell'art. 131-bis c.p. fosse solo ripetitiva di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione coerente e priva di vizi logico-giuridici. Ha quindi confermato la condanna e ha disposto, per l'inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990
La condotta di occultamento e confezionamento di dosi di marijuana e hashish, in un contesto di spaccio da strada, è stata ritenuta riconducibile alla fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete della fattispecie; il diniego è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
La valutazione della tenuità deve tener conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, nonché, dopo la riforma del 2022, anche della condotta successiva al reato.
art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
La disposizione è richiamata per sottolineare che, dopo la riforma, nella valutazione della particolare tenuità del fatto rileva anche la condotta successiva al reato.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito effettui una valutazione complessiva delle circostanze concrete, valorizzando modalità della condotta, intensità dell'offesa, grado di colpevolezza ed entità del pericolo o del danno.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è necessario che il giudice esamini in modo analitico ogni singolo parametro dell'art. 133 c.p., purché indichi gli elementi ritenuti decisivi e renda una motivazione non meramente apparente o di stile.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è, in linea generale, espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- In materia di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, il confezionamento in dosi pronte, l'occultamento della sostanza e il numero complessivo delle dosi ricavabili possono escludere la particolare tenuità del fatto anche quando la fattispecie sia inquadrata nella lieve entità.
- La mera prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie non è sufficiente a superare una motivazione di merito coerente sul diniego dell'art. 131-bis c.p.
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