Cassazione Penale, Ordinanza n. 16789/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi. Nel ricorso ha contestato: la sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che mancasse la finalità di cessione a terzi della detenzione; la violazione del principio dell'accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Le doglianze sono state ritenute dalla Corte meramente dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi tendevano a una rivalutazione delle fonti di prova, attività non consentita nel giudizio di legittimità, e che le questioni erano già state adeguatamente scrutinante e disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni giuridiche corrette. Ha inoltre osservato che la determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione era stata effettuata tenendo conto della gravità oggettiva del fatto, delle modalità esecutive e dell'intensità del dolo. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata per la detenzione di sostanza stupefacente con finalità di cessione a terzi, oggetto di contestazione nel ricorso.
Richiamato come istituto di non punibilità la cui mancata applicazione è stata censurata, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito.
Richiamato con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, oggetto di censura disattesa in quanto fondata su una richiesta di diversa lettura del materiale probatorio e del trattamento sanzionatorio.
Norma applicata quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio o una rilettura alternativa dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- La doglianza che ripropone questioni già esaminate e respinte con motivazione logica e giuridicamente corretta dal giudice di merito è inammissibile se non individua specifici errori di legittimità.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, quando sorretto da una motivazione che valorizza gravità del fatto, modalità esecutive e intensità del dolo, non è utilmente censurabile in cassazione se il ricorso si limita a contrapporre una lettura diversa degli elementi di prova.
- In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso, trovano applicazione le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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