Cassazione Penale, Sentenza n. 13477/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di diffamazione a mezzo stampa per articoli pubblicati su un giornale on-line tra il 19/10/2015 e il 29/01/2016 che avrebbero offeso la reputazione dell'avv. Manola Di Pasquale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) illegittimità per esimente del diritto di satira/critica nell'ambito della denuncia di fatti veri (nomina contestata alla carica in un ente regionale); 2) mancata prova della consapevolezza del contenuto delle vignette giustapposte (violazione degli artt. 533 e 595 c.p. e dell'art. 192 c.p.p., criterio del "oltre ogni ragionevole dubbio"); 3) indeterminatezza della contestazione e violazione degli artt. 516 e 521 c.p.p., per aver fatto valere articoli non ricompresi nel capo d'imputazione per provare l'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestazione di mera reiterazione dell'appello, privo della specificità richiesta dall'art. 606 c.p.p.; il secondo motivo un contrasto con la valutazione motivata dei fatti da parte della Corte d'appello e non una vera censura di diritto; il terzo motivo infondato perché i documenti acquisiti sono stati valutati nei limiti del capo d'imputazione senza ampliarne l'oggetto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La parte civile non ha ottenuto la condanna dell'imputato al pagamento delle proprie spese, perché non ha fornito un contributo effettivo e specifico alle questioni di impugnazione.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato; la Corte ha confermato che le espressioni contestate rientrano nella fattispecie diffamatoria e non sono protette come diritto di critica/satira nel caso concreto.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso in Cassazione)
Richiama l'obbligo di specificare e argomentare le censure; la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e pedissequo rispetto all'appello, quindi inammissibile per carenza di specificità.
art. 192 cod. proc. pen. (onere della prova/criterio del dubbio)
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul grado di prova; la Corte ha valutato che la doglianza non supera il livello di mera contrapposizione di letture probatorie e non censura un vizio di diritto nella motivazione delle Corti di merito.
Norme sul contenuto dell'imputazione e diritto di difesa: invocate dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che i documenti acquisiti non hanno ampliato l'oggetto dell'accusa rispetto al capo d'imputazione.
Richiamata in relazione all'indeterminatezza della contestazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata poiché non è dimostrato che l'oggetto dell'accusa sia stato modificato.
Norma che prevede conseguenze per l'inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Prevede la trattazione del ricorso senza intervento delle parti in determinate forme: la causa è stata trattata secondo questa disposizione.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022 e altri precedenti)
Principio applicato sulla liquidazione delle spese di parte civile: la parte civile può ottenere le spese se ha dato un contributo utile alla decisione; nella specie la parte civile non ha fornito tale contributo specifico.
Massime di principio
- Il diritto di satira/critica non è una licenza assoluta: il giudice valuta caso per caso se le espressioni eccedono i limiti della continenza tali da integrare diffamazione.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e tecnicamente inquadrati negli elementi delle fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p.; la mera riproposizione delle tesi di merito o dell'appello senza critica giuridica specifica rende il ricorso inammissibile.
- La contestazione della valutazione probatoria dei giudici di merito deve evidenziare profili di violazione di legge o vizio logico nella motivazione: la semplice diversa interpretazione dei fatti è insufficiente.
- Documenti e articoli acquisiti in dibattimento possono essere valutati a fini della stessa imputazione anche se non citati testualmente nell'atto di accusa, purché non ampliino l'oggetto dell'accusa e siano ammessi regolarmente.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende; la parte civile può comunque ottenere la liquidazione delle proprie spese solo se ha contributo in modo effettivo alla decisione con memorie o atti specifici.
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