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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20680/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da alcuni lavoratori contro la società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto al computo integrale del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della società, confermando la decisione di primo grado favorevole ai lavoratori. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nelle more del giudizio di legittimità ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato. I lavoratori hanno preso atto della rinuncia e hanno insistito per la liquidazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Ha inoltre condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, ritenendo applicabile la soccombenza virtuale. Ha escluso, invece, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché l'estinzione non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza; nel caso è richiamato per attestare il rito seguito in Cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.

  • art. 391, secondo comma, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del rinunciante in ragione della soccombenza virtuale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La declaratoria di estinzione non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità, quindi non comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità comporta, di regola, la condanna del rinunciante alle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • La declaratoria di estinzione del processo non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non fa sorgere l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per tali ipotesi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

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