Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14792/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza di revisione della condanna divenuta irrevocabile emessa dal Tribunale di Bergamo il 20/11/2015 per il reato di reingresso illegale in Italia dopo espulsione. Il ricorrente deduceva che una sentenza civile della Corte d'appello di Brescia, depositata il 24/04/2014, aveva accolto il suo gravame avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e disposto il rilascio del permesso stesso; tale pronuncia, mai acquisita né valutata nel processo penale, costituiva prova nuova idonea a dimostrare l'illegittimità dell'espulsione e, soprattutto, aveva effetto costitutivo (rilascio del permesso) rendendo lecito il rientro in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la sentenza civile della Corte d'appello di Brescia come "prova nuova" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., rilevando che non è necessario il passaggio in giudicato per le pronunce utilizzate come prova nuova e che la sentenza d'appello civile è esecutiva ai sensi dell'art. 373 c.p.c. La Corte ha censurato la decisione della Corte di appello di Venezia per non avere valutato l'effetto costitutivo ed abilitante della sentenza civile rispetto alla data del rientro contestato; per questi motivi ha annullato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.)

    art. 13, comma 3 (e art. 13, commi 13 e 14 menzionati nel testo)

    La norma incriminatrice prevede la sanzione per il reingresso non autorizzato dopo espulsione; la Cassazione chiarisce che la legittimità formale del decreto di espulsione non costituisce di per sé presupposto del reato, ma il reato sorge dal divieto di reingresso che permane finché non venga meno (es. per rilascio di nuovo permesso o revoca del divieto).

  • codice di procedura penale

    art. 630, comma 1, lett. c)

    Ai fini della revisione, rientrano tra le "prove nuove" anche pronunce giudiziarie o altri elementi probatori non acquisiti o non valutati nel processo penale precedente; tali prove possono giustificare la riapertura del giudizio se rilevanti e conclusive.

  • codice di procedura civile

    La sentenza civile resa in grado d'appello è di per sé esecutiva e quindi può avere un effetto costitutivo/abilitante immediato (ad es. ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno), indipendentemente dal fatto che sia stato proposto ricorso per cassazione o sia pendente il relativo termine.

  • codice di procedura penale

    art. 634, comma 2 e art. 11 (richiamati nel testo)

    La norma sull'obbligo di rinvio a diversa Corte d'appello è riferita ai casi di inammissibilità dell'istanza dichiarata con ordinanza; la Cassazione precisa che tale previsione non vincola l'esito del giudizio di revisione quando la decisione conclude il merito e impone l'invio ad altra sezione per il nuovo esame.

Massime di principio

  • Ai fini della revisione penale, per "prove nuove" si intendono anche pronunce giudiziarie civili o altri elementi già esistenti ma non acquisiti o non valutati nel processo penale: la mancata acquisizione non esclude automaticamente la loro rilevanza.
  • Una sentenza civile d'appello che dispone il rilascio di un permesso di soggiorno è esecutiva (art. 373 c.p.c.) e può avere effetto costitutivo tale da eliminare, già dalla sua data, il divieto che rendeva illecito il reingresso: ciò può incidere direttamente sulla configurabilità del reato di reingresso illegale.
  • Non è necessario che la pronuncia civile sia passata in giudicato per essere valutata come prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.; il requisito del passaggio in giudicato è richiesto solo per le revisioni fondate sulle sentenze penali contrastanti (art. 630, lett. a).
  • La legittimità formale dell'espulsione non è, di per sé, elemento costitutivo del reato di reingresso: il momento rilevante è l'esistenza del divieto di rientro al momento dell'effettuato rientro, che può essere meno se antecedenti atti amministrativi o provvedimenti giudiziali hanno nel frattempo eliminato o revocato quel divieto.
  • Se il giudice di revisione omette di valutare una prova nuova decisiva che può far venire meno l'elemento di illiceità della condotta, la sentenza di merito può essere annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.