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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18015 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva richiesto il riconoscimento dell'ulteriore credito d'imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel periodo 2003-2006, di lavoratori svantaggiati presso unità produttive situate nel Mezzogiorno. L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato e parzialmente revocato il beneficio, ritenendo che il frazionamento della richiesta in quattro istanze fosse stato utilizzato per eludere il limite previsto dalla regola "de minimis", pari a 100.000 euro nel triennio, corrispondenti al limite nazionale di 180 milioni di lire. La contribuente sosteneva invece che l'incentivo fosse una misura di politica occupazionale e non un aiuto di Stato, sicché il limite non sarebbe stato applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che la L. n. 289 del 2002, art. 63, mantenendo ferme le disposizioni non diversamente regolate della L. n. 388 del 2000, art. 7, conserva il limite massimo collegato alla regola "de minimis". Il limite costituisce una scelta del legislatore nazionale, legittima e non contrastante con il diritto dell'Unione europea, anche se individuata mediante rinvio alla disciplina europea. Le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10

    all'ulteriore credito di imposta "si applica la regola \"de minimis\" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06

    La disposizione assoggetta l'ulteriore credito d'imposta per l'incremento occupazionale nelle aree svantaggiate al limite previsto dalla regola de minimis, fissato in ambito nazionale nel massimo di 180 milioni di lire, pari a 100.000 euro, nel triennio.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 63

    ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui al medesimo art. 7

    Il rinnovo del regime degli incentivi non ha abrogato il limite de minimis previsto dalla L. n. 388 del 2000, poiché la norma precedente è rimasta applicabile per gli aspetti non modificati.

  • Articoli 87 e 88 del Trattato CE, oggi articoli 107 e 108 TFUE

    Le norme europee sugli aiuti di Stato non impediscono al legislatore nazionale di stabilire limiti più restrittivi o soglie massime per la fruizione di un beneficio fiscale. Nel caso esaminato, il limite nazionale non contrasta con il diritto dell'Unione.

  • Regolamenti della Commissione n. 69/2001 e n. 2204/2002

    La disciplina europea richiamata non esclude il potere dello Stato membro di circoscrivere la misura dell'incentivo mediante un limite nazionale collegato alla regola de minimis.

  • Comunicazione della Commissione europea 96/C68/06

    La comunicazione costituisce la fonte richiamata dal legislatore nazionale per individuare la regola de minimis applicabile al credito d'imposta.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è stata richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione della normativa nazionale ed europea rilevante.

Massime di principio

  • Quando una legge nazionale richiama espressamente la regola de minimis per un incentivo fiscale, il limite quantitativo deve essere rispettato anche se l'incentivo persegue finalità occupazionali o di sviluppo e non viene qualificato, in concreto, come aiuto di Stato.
  • Il frazionamento delle richieste o delle istanze non consente di superare il limite complessivo previsto per il periodo di riferimento: il beneficio deve essere valutato cumulativamente nel triennio.
  • Una norma successiva che rinnova o disciplina nuovamente un incentivo non elimina automaticamente i limiti della normativa precedente; questi restano applicabili se la nuova disposizione non li modifica espressamente.
  • Il rinvio del legislatore nazionale a una fonte europea può servire soltanto a individuare la soglia applicabile e non trasforma necessariamente il limite in una prescrizione imposta direttamente dal diritto dell'Unione.
  • La disciplina europea sugli aiuti di Stato, salvo specifici divieti, non impedisce agli Stati membri di introdurre soglie nazionali più restrittive per la fruizione di agevolazioni fiscali.
  • In presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione e di una lettura del diritto dell'Unione ritenuta evidente, non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

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