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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09180/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di Carotenuto per peculato continuato. Il ricorrente ha proposto due motivi principali: (1) eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che l'appropriazione era da ritenersi avvenuta a Torre del Greco poiché i bonifici erano stati disposti tramite home banking dallo studio (o comunque le somme erano state dirottate su un conto intrattenuto presso filiale di Torre del Greco); (2) vizio di motivazione e travisamento della prova con richiesta di diversa qualificazione del fatto (ricondurlo all'abrogato art. 323 o ad altra fattispecie), sostenendo di non avere immediata disponibilità delle somme e di aver posto in essere atti burocratici commissivi/omissivi funzionali all'appropriazione e alla loro occultazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo di incompetenza territoriale: il delitto di peculato si consuma nel luogo in cui si realizza l'interversione del titolo del possesso (il momento appropriativo) e, nel caso concreto, ciò è avvenuto nel luogo in cui le somme erano accumulate e gestite (Napoli), non nel luogo da cui era stato dato l'ordine di bonifico né nel luogo di destinazione finale. La Corte ha inoltre escluso che la situazione potesse essere trattata alla stregua di frode informatica o truffa con criteri di individuazione territoriale diversi, riservando tali criteri ai casi di conti e operazioni esclusivamente online. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto le deduzioni difensive generiche e non sufficiently specifiche; ha confermato che il ricorrente aveva la diretta disponibilità delle somme nell'espletamento dell'incarico e che le condotte si inquadrano nel peculato; pertanto nessuna rinnovata qualificazione è stata accolta. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna: peculato continuato con riconoscimento delle attenuanti generiche e riduzione per il rito abbreviato, pena di due anni di reclusione con sospensione condizionale e obbligo di pagamento della somma a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 322-quater; condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 322-quater cod. pen.

    Norma richiamata quale titolo per la liquidazione della riparazione pecuniaria: la Corte ha confermato l'ordine di pagamento della somma a titolo di riparazione a carico del condannato.

  • art. 323 cod. pen. (ormai abrogato)

    La difesa aveva invocato una ricaduta nella fattispecie dell'abuso di ufficio; la Corte ha escluso tale inquadramento, richiamando la giurisprudenza secondo cui le condotte descritte non rientrano nella fattispecie abrogata e non possono sostituire la qualificazione per peculato.

  • art. 314-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alle condotte distrattive: la Corte ha ritenuto che l'ambito applicativo del peculato non venga modificato dall'eventuale richiamo a questa fattispecie e che non ricorrano i presupposti per la sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 9, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma citata dalla giurisprudenza in tema di determinazione del luogo del delitto per operazioni sul web/conti online. La Corte ha precisato che tali criteri sussidiari sono rilevanti solo per operazioni non riconducibili a conti correnti 'fisici' e non si applicano al caso in cui le somme erano gestite su conti correnti ordinari.

Massime di principio

  • Per il delitto di peculato la competenza territoriale si determina secondo il luogo in cui si è consumato il reato, ossia dove si è concretamente realizzata l'interversione del titolo del possesso (il momento appropriativo).
  • Quando le somme sono custodite e gestite su conti correnti ordinari, il luogo di consumazione va individuato dove i conti sono stati accesi e le somme sono accumulate/gestite, non nel luogo da cui è stato impartito un ordine di home banking né nel luogo di destinazione finale dei bonifici.
  • Il mero utilizzo di strumenti telematici (home banking) non sposta automaticamente la competenza territoriale se l'operazione ha effetto fisico/contabile su conti gestiti in una sede fisica; i criteri speciali per i reati informatici o per conti esclusivamente online (con ricorso ai criteri dell'art. 9, comma 2, c.p.p.) sono applicabili solo alle situazioni ontologicamente affini.
  • Per ottenere la rinnovata qualificazione giuridica (es. diversa fattispecie o esclusione del peculato) è necessario che la difesa prospetti elementi concreti, specifici e documentati relativi ad atti commissivi/omissivi e alla loro incidenza causale sull'appropriazione; deduzioni generiche o assertive sono inidonee.
  • La disponibilità diretta delle somme nell'ambito dell'incarico delegato alle vendite costituisce elemento decisivo per la sussistenza del peculato quando l'agente di fatto dispone delle somme per fini diversi da quelli istituzionali.

Testo integrale

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