Cassazione Penale, Ordinanza n. 04362/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto immune da censure la valutazione della Corte d'appello sulla non configurabilità della lieve entità, perché sorretta da argomentazione logica e coerente e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere sussunta nella fattispecie autonoma di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, invocando il carattere di "piccolo spaccio". La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, valorizzando la motivazione della Corte territoriale: mezzi, modalità e circostanze dell'azione, elevato grado di purezza e pluralità di sostanze detenute nell'autovettura, significativo dato ponderale e rinvenimento di una cospicua somma di denaro nella disponibilità dell'imputato, verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Su tale base ha escluso la riconducibilità del fatto alla lieve entità.
Norme richiamate
art. 73, commi 4 e 7, d.P.R. 309/1990
Norma posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; la difesa invocava una diversa qualificazione del fatto in termini di lieve entità, ma la Corte ha escluso la configurabilità del comma 5 in ragione dell'ampiezza e della gravità della condotta.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Fattispecie autonoma di lieve entità, configurabile solo quando, valutati complessivamente mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, l'attività di spaccio presenti una minore portata complessiva, assimilabile al c.d. piccolo spaccio.
Base del dispositivo di condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre che della quantità e qualità della droga e dell'eventuale disponibilità di denaro o altri indici di commercializzazione.
- La nozione di "piccolo spaccio" è compatibile solo con condotte di complessiva minore portata, caratterizzate da ridotta circolazione di merce e denaro e da potenzialità di guadagno limitate; non è configurabile quando il dato quantitativo, la pluralità delle sostanze e ulteriori elementi fattuali indicano un'attività di spaccio non episodica o non marginale.
- La valutazione di merito sulla non sussistenza della lieve entità, se sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica, è insindacabile in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare in modo generico una valutazione di fatto del giudice di merito senza evidenziare vizi di legittimità effettivi.
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