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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36912/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ammari era stato condannato dal GIP di Udine, con rito abbreviato, per il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 483 c.p.) per aver presentato, il 3 febbraio 2021 durante un controllo alla barriera autostradale di Udine sud, una autocertificazione che attestava uno spostamento da Bergamo a Majano per lutto familiare (decesso di "Tarik Zahiri"), circostanza poi risultata inesistente nel Comune indicato. In appello la Corte di appello di Trieste aveva riformato la sentenza di primo grado revocando i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Con ricorso in Cassazione l'imputato ha dedotto: (i) l'incostituzionalità/disapplicazione delle disposizioni attuative (DPCM 14/01/2021 e relative misure) per violazione degli artt. 13 e 16 Cost., o in subordine remissione alla Corte Costituzionale; (ii) che la dichiarazione sostitutiva non sarebbe un atto pubblico/idoneo a comprovare i fatti (assenza di valore probatorio), con conseguente incompatibilità della fattispecie di art. 483 c.p.; (iii) violazione del principio nemo tenetur se detegere in quanto l'obbligo di dire il vero avrebbe imposto l'autodenuncia della violazione delle misure anticontagio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivi principali: (a) la limitazione degli spostamenti interregionali derivava da norma di rango primario (art. 1 d.l. 2/2021 recepita dal DPCM 14/01/2021), per cui non era possibile disapplicarla in sede di giudice comune; (b) le misure emergenziali relative agli spostamenti sono da ricondurre alla libertà di circolazione (art. 16 Cost.) e non alla libertà personale (art. 13 Cost.), conformandosi alla giurisprudenza costituzionale (es. sent. n. 127/2022); (c) le autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 vanno considerate atti con valenza probatoria e assimilabili ad atti pubblici (anche in forza dell'art. 76, comma 3, DPR 445/2000) e, se false, possono integrare il reato di cui all'art. 483 c.p.; (d) la dichiarazione fornita ad agenti di polizia è stata trasfusa nel verbale/annotazione, consentendo le verifiche successive; (e) il principio nemo tenetur se detegere non preclude la responsabilità per false autodichiarazioni rese fuori dal processo penale già attivato. Di conseguenza resta confermata la decisione di merito che aveva revocato i benefici.

Norme richiamate

  • DPCM 14 gennaio 2021

    Trasposizione/attuazione del divieto di spostamento interregionale (eccezioni per lavoro, necessità, salute); la norma è strettamente sovrapponibile al contenuto del decreto-legge d.l. 2/2021

  • Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (d.l. 2/2021)

    Fonte normativa primaria che ha stabilito il divieto di spostamento interregionale; dato che si tratta di norma di rango primario, la sua disciplina non può essere disapplicata dal giudice comune per ragioni di costituzionalità se non previa rimessione alla Corte Costituzionale

  • Legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29

    eventuale conversione del d.l. 2/2021

    Conferma la natura normativa della limitazione agli spostamenti e legittima l'operato esecutivo del DPCM

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    La Corte ha interpretato le misure contro gli spostamenti come compressione della libertà di circolazione (art. 16) e non della libertà personale (art. 13), richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha collocato misure sanitarie di quarantena nell'ambito dell'art. 16

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Le dichiarazioni sostitutive disciplinate dagli artt. 46 e 47 sono destinate a provare stati, qualità e fatti nella diretta conoscenza dell'interessato; l'art. 76, comma 3 considera le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 come rese a pubblico ufficiale, conferendo loro efficacia probatoria idonea a fondare il reato di falsità in atto pubblico

  • Codice penale

    Il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico è configurabile quando la normativa attribuisce alla dichiarazione funzione probatoria; la Corte ha ritenuto che la falsa autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 rientri in tale fattispecie

Massime di principio

  • Le restrizioni agli spostamenti adottate in emergenza sanitaria e previste da decreto-legge (anche se recepite da DPCM) sono da ricondurre a limitazioni della libertà di circolazione (art. 16 Cost.) e non automaticamente alla libertà personale (art. 13 Cost.); pertanto il sindacato sulla loro legittimità segue la via della rimessione alla Corte Costituzionale se il giudice comune ritiene la norma contraria alla Carta
  • Le autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 hanno valenza probatoria e sono considerate rese a pubblico ufficiale (art. 76, comma 3): se false, possono integrare il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 483 c.p.)
  • La presentazione di un'autodichiarazione a forze di polizia viene normalmente trasfusa nel verbale/annotazione del controllo; ciò rende possibile l'attivazione di accertamenti successivi e l'emergere della falsità dichiarata
  • Il principio nemo tenetur se detegere opera prevalentemente in ambito processuale (a tutela del diritto alla non autoincriminazione durante il procedimento) e non impedisce, di regola, la sanzione penale per dichiarazioni mendaci rese prima o fuori dal procedimento penale
  • Per contestare l'operatività di norme emergenziali o la qualificazione giuridica di documenti probatori conviene proporre censure precise: obiezioni generiche sulla costituzionalità o sulla natura dell'atto pubblico sono meno efficaci se la normativa e la giurisprudenza consolidata già forniscono criteri interpretativi chiari

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