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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35070/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo e dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché esamini autonomamente la questione del vizio di contenuto della delibera del 10.11.2008, distinta dal tema del quorum deliberativo, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorziata)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due delibere di un consorzio urbanistico, adottate nel 2008, con le quali erano state approvate modifiche alle tabelle di riparto degli oneri consortili e, in particolare, la loro applicazione retroattiva con conseguenti conguagli. La società consorziata sosteneva che le delibere fossero nulle perché assunte a maggioranza e non all'unanimità, e inoltre perché il loro contenuto avrebbe illegittimamente attribuito efficacia retroattiva alle nuove tabelle, incidendo su rapporti già definiti e su somme già pagate sulla base delle tabelle originarie. Dopo una precedente cassazione con rinvio, il giudice di merito aveva ritenuto che la questione del quorum fosse infondata, che la domanda sul riparto fosse nuova e che la domanda già proposta fosse comunque coperta da giudicato o inammissibile. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione insufficiente o omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; 2) violazione delle norme sulla ripartizione delle spese e sui criteri deliberativi, per avere la corte territoriale ritenuto legittima la modifica retroattiva a maggioranza; 3) violazione degli artt. 112, 324 e 345 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa pronuncia sulla domanda di annullamento/nullità fondata sul contenuto della delibera, autonomamente proposta insieme a quella sul quorum. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il terzo motivo ritenendo che la corte di rinvio non avesse esaminato autonomamente il vizio di contenuto della delibera, e ha dichiarato assorbito il secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La mancanza di un'esposizione analitica dello svolgimento del processo non determina nullità se, dal contesto della sentenza, risultano chiaramente vicende processuali, domande e ragioni della decisione; il requisito è strumentale alla intelligibilità della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con l'art. 132 c.p.c. per affermare che la concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione è sufficiente quando renda comprensibile il decisum.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme di riferimento dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    La corte di rinvio avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte, compresa quella di annullamento/nullità per vizio di contenuto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme al giudicato per sostenere che alcune questioni erano ormai coperte da decisione definitiva.

  • art. 345 c.p.c.

    Usato per valutare l'ammissibilità di domande nuove nel giudizio di rinvio.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il principio di autorità del giudicato sostanziale.

  • art. 392 c.p.c.

    Norma che disciplina la riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio.

  • art. 1101, comma 2, c.c.

    Richiamato nel motivo accolto per i criteri di proporzionalità nelle quote e nella loro incidenza sulle deliberazioni del consorzio.

  • art. 1123, comma 1, c.c.

    Richiamato per il criterio legale di ripartizione delle spese in proporzione al valore della proprietà/partecipazione.

  • art. 1136 c.c.

    Richiamato in relazione al quorum deliberativo necessario per la validità delle delibere.

  • art. 68 disp. att. c.c.

    Richiamato tra le norme relative ai criteri tabellari e alla loro approvazione/modifica.

  • art. 69 disp. att. c.c.

    Richiamato con riferimento alla modifica delle tabelle millesimali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e riesaminare la specifica questione devoluta, senza confondere un vizio autonomo della deliberazione con quello relativo al quorum di approvazione.
  • La domanda che deduce un autonomo vizio di contenuto di una delibera non può essere assorbita o elusa dal solo accertamento della validità del quorum: il profilo del contenuto va esaminato separatamente quando sia stato ritualmente dedotto.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice omette di pronunciare su una domanda o eccezione ritualmente proposta, ovvero la riqualifica in modo da non considerarla più nella sua originaria autonomia.
  • La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo se la carenza impedisce di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non basta una esposizione sintetica dei fatti se dal testo è comunque intelligibile la ratio decidendi.
  • Il giudicato preclude la riproposizione di questioni già definitivamente decise, ma non impedisce la valutazione di un distinto profilo di invalidità della medesima delibera, se tempestivamente dedotto e non ancora esaminato.
  • In tema di deliberazioni consortili o assimilate, la validità del quorum non esaurisce il controllo di legittimità dell'atto: occorre verificare anche la conformità del contenuto alle norme applicabili e ai limiti sostanziali della deliberazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveComunione
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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