Cassazione Penale, Ordinanza n. 18720/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di truffa. Con due motivi ha dedotto violazione degli artt. 129 c.p.p. e 640, comma 2, n. 2-bis, c.p., nonché carenza di motivazione, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento e la mancata esclusione dell'aggravante contestata. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in presenza di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra decisione e accordo; nel caso concreto, invece, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quelli sulla pena, con conseguente proposizione di censure non consentite in sede di legittimità.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze non fossero tra quelle proponibili avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, poiché non riguardavano la formazione del consenso, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione. Poiché l'inammissibilità derivava da colpa del ricorrente, questi è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello la sentenza è impugnabile in cassazione solo per motivi attinenti alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra quanto concordato e quanto deciso dal giudice, non per censure estranee a tali profili.
La deduzione dell'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità non è stata ritenuta proponibile nel caso concreto, perché il ricorso verteva su motivi non consentiti contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
art. 640, comma secondo, n. 2-bis, c.p.
La doglianza relativa alla contestata aggravante della truffa non è stata esaminata nel merito, perché proposta in un ricorso inammissibile per difetto di motivi ammissibili in cassazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle Ammende.
"negozio processuale liberamente stipulato"
Il concordato in appello produce un assetto dispositivo che, una volta recepito nella decisione, non può essere unilateralmente modificato dalla parte che vi ha aderito, salvo il caso di illegalità della pena concordata.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure che investano la validità della formazione del consenso, l'effettivo consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- La parte che abbia aderito al concordato in appello e abbia rinunciato agli altri motivi di impugnazione non può in cassazione riproporre questioni di merito estranee ai limiti legali del sindacato di legittimità.
- Il concordato in appello ha natura di negozio processuale dispositivo: una volta recepito nella sentenza, non è unilateralmente modificabile dalla parte che lo ha promosso o accettato, salvo il vizio di illegalità della pena concordata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18661/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18665/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18666/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18667/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →