Cassazione Penale, Ordinanza n. 18066/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio relativo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove rispetto a quella accolta dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello e che mirava, inammissibilmente, a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la relativa richiesta era stata formulata in appello senza specifiche e motivate deduzioni, con conseguente inammissibilità rilevabile d'ufficio anche in cassazione; ha inoltre osservato che l'eventuale ragione ostativa richiamata dalla Corte territoriale sarebbe stata comunque erronea, perché la disciplina sulla incompatibilità con la sospensione condizionale introdotta dall'art. 61-bis l. 689/1981, come modificato dal d.lgs. 150/2022, non si applica ai fatti anteriori, dovendosi applicare la norma più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa è rimasta ferma; il collegio ha ritenuto infondato nel merito il tentativo di contestare la ricostruzione fattuale e ha dichiarato non scrutinabile la doglianza sulla sostituzione della pena, perché la relativa istanza di appello era inammissibile per difetto di specificità.
Norme richiamate
Le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche se non considerate dal giudice di merito.
In caso di successione di leggi penali nel tempo si applica la disposizione più favorevole all'imputato, quando la nuova disciplina abbia natura sostanziale.
art. 61-bis l. 24 novembre 1981, n. 689
La disciplina della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, introdotta dal d.lgs. 150/2022, non si estende ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma introduttiva della disciplina richiamata sulla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Richiamato per identificare il reato di truffa contestato, ritenuto integrato dalla predisposizione di falsa documentazione reddituale per ottenere un finanziamento non altrimenti concedibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre una mera rilettura del compendio fattuale o una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e logicamente coerente.
- Il motivo di ricorso che si limita a riprodurre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito è inammissibile se non individua uno specifico vizio di legittimità.
- La predisposizione e utilizzazione di documentazione reddituale falsata al fine di ottenere un finanziamento integra la truffa quando la condotta sia idonea a indurre in errore l'istituto di credito e a determinarne l'erogazione del denaro non dovuto.
- L'inammissibilità di una richiesta o di un motivo di impugnazione può essere rilevata d'ufficio in cassazione anche se non dichiarata dal giudice di appello.
- La disciplina sostanziale sopravvenuta più favorevole si applica ai fatti anteriori, salvo limiti espressi, secondo il principio di cui all'art. 2, quarto comma, c.p.
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