Cassazione Penale, Sentenza n. 00390/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Palermo (giudice dell'esecuzione) che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione e rideterminato la pena complessiva. Nel ricorso si censura che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente ridotto non solo le pene relative ai reati satellite, ma anche la pena inflitta dal giudice della cognizione per il reato più grave (sentenza n. 4286/2016), che risultava pari a due anni di reclusione ed euro 200,00 e invece è stata considerata, nella determinazione in continuazione, pari ad anni 1, mesi 8 ed euro 150,00, violando così le norme che vincolano il giudice dell'esecuzione alla misura concreta della pena più grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi normativi e la giurisprudenza consolidata secondo i quali, in sede esecutiva di reato continuato tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve prendere a riferimento, per individuare la violazione più grave, la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione e non può modificarne la specie o la misura né in peius né in melius; può invece solo diminuire le pene irrogate per i reati satellite. Avendo il Tribunale di Palermo rideterminato in diminuzione la pena relativa al reato più grave, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Palermo in diversa composizione perché ridetermini la pena nel rispetto dei principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma cod. pen.
La pena per il reato continuato va commisurata tenendo conto di quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. In sede esecutiva questo principio va applicato avendo come riferimento la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione.
art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione determina la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto; pertanto il calcolo esecutivo non può eccedere la somma delle pene già irrogate.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
In sede esecutiva si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con rito abbreviato. La disposizione vincola il giudice dell'esecuzione alla pena base così come concretamente irrogata, senza potere di rideterminarla.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra reati già giudicati, deve prendere come punto di riferimento la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione per il reato più grave; tale pena non può essere né aumentata né diminuita in sede esecutiva.
- Il potere del giudice dell'esecuzione si limita a ridurre, se del caso, le pene relative ai reati satellite, applicando l'art. 81 c.2 cod. pen. ma sempre nel vincolo rappresentato dalla pena più grave concretamente inflitta.
- La determinazione esecutiva non può comportare una somma complessiva superiore alla somma delle pene inflitte con le sentenze (art. 671 c.2 cod. proc. pen.).
- Se il giudice dell'esecuzione viola questi principi (es. modificando la pena più grave), la parte interessata, e in particolare il pubblico ministero, può impugnare con ricorso per cassazione ottenendo l'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo esame.
- In caso di rinvio per rideterminazione della pena, è opportuno che il riesame sia compiuto da diversa composizione del tribunale per garantire imparzialità e rispetto dei principi di diritto richiamati.
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