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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39797/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava il diniego del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, sostenendo che la normativa nazionale (art. 1 comma 1223 L. 27.12.2006 n. 296, oggi art. 16-bis, comma 11, L. 4.2.2005 n. 11) che subordinava la fruizione dell'aiuto a una dichiarazione sostitutiva di non aver ricevuto aiuti dichiarati illegali dalla Commissione Ue fosse incompatibile con l'art. 108 TFUE, con la Decisione C(2008)380 e con il principio di proporzionalità. Denunciava inoltre omessa pronuncia su questioni procedurali (art. 112 c.p.c.) e sulla qualificazione dell'aiuto come "automatico" o "non automatico" e sulla necessità che la dichiarazione fosse preventiva o potesse essere acquisita in corso di istruttoria.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha rilevato che la Corte di Giustizia UE, con ordinanza del 6 maggio 2020 (cause riunite C-415/19 a C-417/19), ha stabilito che l'art. 108, par. 3 TFUE, la Decisione C(2008)380 e il principio di proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che richiede la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1223; uno Stato membro può prevedere un requisito più restrittivo e, in ogni caso, la decisione della Commissione autorizza il regime ma non impone allo Stato la concessione automatica dell'aiuto. In conseguenza la CTR aveva legittimamente confermato il diniego per mancata produzione della dichiarazione richiesta e, comunque, la società era stata sollecitata in corso di istruttoria a integrare la documentazione e non aveva adempiuto. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 108 TFUE

    Secondo la CGUE l'art. 108, par. 3, impone la notifica e disciplina il controllo degli aiuti ma non obbliga lo Stato membro a concedere un aiuto previsto dal regime autorizzato; pertanto non osta a misure nazionali che subordinano la concessione ad ulteriori requisiti procedurali o sostanziali

  • Decisione della Commissione C(2008)380 del 25.1.2008

    La decisione autorizza il regime di aiuti ma non impedisce allo Stato membro di prevedere condizioni più restrittive per la concessione degli aiuti; la decisione non impone che la concessione del singolo aiuto sia automatica

  • art. 1, comma 1223, Legge 27.12.2006 n. 296 (oggi art. 16-bis, comma 11)

    "I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 [CE] possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma"

    La norma nazionale che richiede la dichiarazione sostitutiva è compatibile con il diritto dell'Unione e rientra nella discrezionalità dello Stato membro; la sua mancata produzione legittima il diniego dell'aiuto se l'amministrazione ha richiesto l'integrazione

  • DPCM 23 maggio 2007 (artt. 5 e 6)

    Regola le modalità della dichiarazione sostitutiva; la CTR ha correttamente applicato tali disposizioni ritenendo legittimo il diniego per mancata esibizione della dichiarazione, anche se acquisibile in corso di istruttoria, quando il richiedente non provvede pur essendo stato sollecitato

  • Sentenza TWD/Commissione (Textilwerke Deggendorf), C-355/95 ("Deggendorf")

    Principio secondo cui la Commissione può subordinare il versamento di un nuovo aiuto al recupero di aiuti precedenti dichiarati illegali, onde evitare effetti cumulativi; la CGUE ha elaborato l'impegno Deggendorf ma ha ritenuto compatibile anche una disciplina nazionale più restrittiva che richieda dichiarazioni preventive

  • art. 267 TFUE

    Consente al giudice nazionale di deferire questioni di interpretazione del diritto dell'Unione alla Corte di Giustizia; la decisione di quest'ultima sul rinvio ha effetto vincolante per il giudice nazionale che definisce la causa principale

  • art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445

    Disciplina la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà utilizzata dalla normativa nazionale per attestare l'assenza di aiuti incompatibili

  • artt. 360 e 112 c.p.c.

    Richiamati nei motivi di impugnazione come norme processuali relative ai mezzi di impugnazione e all'omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali poiché la CTR si è pronunciata (anche implicitamente) e la società era stata in grado di integrare e non lo ha fatto

Massime di principio

  • La decisione della Corte di Giustizia UE su rinvio pregiudiziale è vincolante e prevale sull'interpretazione nazionale: il giudice nazionale deve adeguare la decisione di merito all'interpretazione fornita dalla CGUE
  • Un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione non obbliga lo Stato membro a concedere automaticamente il singolo aiuto; lo Stato può introdurre condizioni aggiuntive rientranti nella sua discrezionalità
  • La previsione nazionale che richieda una dichiarazione sostitutiva relativa a pregressi aiuti dichiarati incompatibili è compatibile con il diritto dell'Unione anche se non esiste una formale richiesta di recupero da parte della Commissione
  • Se l'amministrazione mette il richiedente nelle condizioni di sanare la mancata produzione di documentazione (termine o sollecito) e il richiedente non adempie, il diniego dell'aiuto è giustificato
  • In dubbio sulla natura "automatica" o "non automatica" dell'agevolazione, la presenza del requisito della dichiarazione è rilevante per entrambe le tipologie: la mancata produzione quando richiesta legittima il diniego
  • Per orientarsi in casi analoghi, verificare sempre: a) se è stata data alla parte la possibilità di integrare la documentazione; b) il contenuto preciso della normativa nazionale e del decreto attuativo; c) se è intervenuta giurisprudenza della CGUE sul profilo sostanziale richiesto

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