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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12691/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente, già segretario comunale capo, transitata alle dipendenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per mobilità volontaria ai sensi della l. n. 465/1997, con conservazione della IX qualifica funzionale e decorrenza dal 26.10.1998. La lavoratrice chiedeva di essere inquadrata nel ruolo unico dirigenziale del Ministero, invocando il beneficio previsto dall’art. 1, comma 49, l. n. 311/2004, che riconosce il diritto all’inquadramento ai segretari comunali con almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo che abbiano fruito della facoltà di cui all’art. 18 l. n. 465/1997. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che la disciplina non si applicasse ai segretari già immessi nell’amministrazione a seguito di procedure di mobilità esaurite prima dell’entrata in vigore della legge del 2004. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 49, l. n. 311/2004, sostenendo che la Corte territoriale si era limitata a recepire l’interpretazione delle Sezioni Unite n. 784/2016 senza considerare successive iniziative legislative favorevoli, il differimento dell’esame della questione e la rilevanza/non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 49, l. n. 311/2004 per contrasto con l’art. 3 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l’unico motivo alla luce del consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentt. nn. 784, 785 e 786 del 2016) e della successiva giurisprudenza conforme, secondo cui l’art. 1, comma 49, l. n. 311/2004 non si applica ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi interpretare la norma come riferita solo a processi di mobilità eventuali e futuri. La Corte ha anche rilevato che la questione di legittimità costituzionale era non rilevante nel giudizio di cassazione, avuto riguardo al rigetto del ricorso, e comunque manifestamente infondata, richiamando il principio per cui il decorso del tempo può costituire valido elemento di differenziazione tra situazioni giuridiche identiche in tempi diversi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 49, l. n. 311/2004

    La disposizione non si applica ai segretari comunali o provinciali già trasferiti per effetto di procedure di mobilità esaurite alla data di entrata in vigore della legge; vale solo per i processi di mobilità eventuali e futuri.

  • art. 18 l. n. 465/1997

    Norma richiamata come base del percorso di mobilità volontaria dei segretari comunali, rilevante ai fini della domanda di inquadramento.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non rilevante nel giudizio e, comunque, manifestamente infondata; la diversa disciplina temporale non integra irragionevole disparità di trattamento.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di accesso a ruoli pubblici e progressioni connesse a procedure di mobilità, una norma favorevole introdotta successivamente non si estende automaticamente a mobilità già integralmente esaurite alla data della sua entrata in vigore, se la lettera e la ratio della disposizione la riferiscono ai soli procedimenti futuri.
  • Nel controllo di legittimità costituzionale, la questione è irrilevante quando la sua eventuale fondatezza non potrebbe comunque incidere sull’esito del giudizio di cassazione già definito sul piano del diritto applicabile.
  • La diversità di disciplina tra situazioni analoghe ma collocate in momenti temporali diversi non viola di per sé il principio di eguaglianza, poiché il decorso del tempo può costituire elemento oggettivo di differenziazione normativamente apprezzabile.
  • Quando un orientamento delle Sezioni Unite è consolidato e seguito dalla giurisprudenza successiva, il ricorso che si limiti a contestarlo senza offrire argomenti idonei a superarlo è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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