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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06123/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente e adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, richiamando i precedenti specifici e le altre condanne dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 8 marzo 2024. Dal testo emerge che il ricorso si limitava a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale non fosse adeguata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice di merito aveva motivato in modo sufficiente il diniego valorizzando i numerosi precedenti specifici dell'imputato e ulteriori condanne per evasione e tentato omicidio. Non risultano dal testo altri capi di impugnazione o altri reati oggetto della decisione di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto legittimo quando il giudice di merito lo sorregga con motivazione adeguata, valorizzando elementi negativi quali i precedenti specifici e ulteriori condanne dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e fondata su elementi di particolare rilevanza negativa della personalità dell'imputato, come precedenti specifici e ulteriori condanne.
  • In sede di legittimità, la censura contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se tende a una rivalutazione del merito senza evidenziare un vizio motivazionale effettivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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