Cassazione Penale, Ordinanza n. 11926/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per detenzione di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti ritenute destinate allo spaccio. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione sulla affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non consentissero di inferire la destinazione allo spaccio. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alla detenzione di hashish. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato l'osservazione diretta dei carabinieri, il comportamento dell'imputato e il quantitativo e la varietà della droga sequestrata; il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché la richiesta di lieve entità non era sorretta da alcuna specifica argomentazione e, comunque, il complessivo quantitativo sequestrato e le modalità dell'azione erano incompatibili con tale qualificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e ripetitive le doglianze sulla responsabilità e infondata, oltre che non adeguatamente argomentata, la richiesta di riqualificazione del fatto in lieve entità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di cause esimenti dalla colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie di lieve entità non è applicabile quando il complessivo quantitativo di stupefacente sequestrato e le modalità concrete dell'azione risultano incompatibili con un disvalore attenuato del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo che ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia dovuta a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello, soprattutto se generiche e di contenuto fattuale, quando la motivazione di merito abbia già fornito una risposta logica e giuridicamente corretta.
- La destinazione allo spaccio può essere desunta in via logica dal quantitativo, dalla varietà e dalle modalità di detenzione dello stupefacente, nonché da ulteriori elementi del contesto concreto, senza che sia necessario un singolo indice dirimente.
- La riqualificazione del fatto nel paradigma della lieve entità richiede una specifica deduzione difensiva e non è configurabile quando il quantitativo complessivo della sostanza e le modalità dell'azione rivelino un disvalore non tenue.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. segue automaticamente, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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