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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2747/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, denunciando vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata. In particolare il primo motivo eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione del termine a difesa ex art. 558, co. 7, c.p.p.; complessivamente si contestava la corretta valutazione dei vizi procedurali e di diritto che avevano portato alla rideterminazione della pena per il reato ascritto (art. 495 c.p.). Dopo il deposito del ricorso, alla data del 24/01/2022, è maturata la prescrizione del reato, sollevando la questione dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e della possibilità di applicare tale causa di estinzione in presenza di un gravame non manifestamente infondato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo relativo alla nullità per mancata concessione del termine a difesa, sicché si è potuta esaminare la causa estintiva sopravvenuta. Poiché è intervenuta la prescrizione del reato (maturata il 24/01/2022) e non risultano ragioni assolutamente evidenti di proscioglimento, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., richiamando la giurisprudenza che limita l'applicazione della causa di non punibilità se il ricorso è manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma che disciplina il reato contestato; la Corte di merito aveva rideterminato la pena ai sensi di tale disposizione, ma la successiva prescrizione ha reso inapplicabile la sanzione.

  • art. 558, co. 7, c.p.p.

    Prevede il termine a difesa; la mancata concessione è stata fatta valere come vizio procedurale rilevante e non è stata considerata manifestamente infondata, consentendo alla Corte di Cassazione di esaminare questioni preclusive quali l'intervenuta prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    Regola la declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta causa estintiva, con la specificazione che, se l'impugnazione è manifestamente infondata, non può essere applicata la causa di non punibilità prevista dall'art. 129; se invece il ricorso non è manifestamente infondato e non emergono ragioni assolutamente evidenti di proscioglimento, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se, dopo il deposito del ricorso per cassazione, matura la prescrizione, la Corte deve valutare se il ricorso sia manifestamente infondato: se non lo è, va pronunciata la declaratoria di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p.;
  • Quando sia dedotta una nullità procedurale (es. mancata concessione del termine a difesa ex art. 558, co. 7, c.p.p.), tale eccezione non va rigettata d'ufficio come manifestamente infondata se sussistono elementi che ne consentono l'esame, perché ciò può incidere sull'esistenza di cause estintive sopravvenute;
  • La presenza di una causa estintiva sopravvenuta (prescrizione) comporta, in assenza di ragioni di proscioglimento assolutamente evidenti, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato;
  • Se il ricorso risulta manifestamente infondato, la Corte non può applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 129 c.p.p. perché non si considera formato un valido rapporto di impugnazione;
  • In casi analoghi è fondamentale verificare le date rilevanti ai fini della prescrizione e valutare preliminarmente la fondatezza apparente dei motivi di gravame prima di decidere se procedere alla declaratoria di estinzione o a diverso provvedimento.

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