Sentenza n. 4129/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo estero rumeno di specializzazione per l’insegnamento su sostegno
Esito
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE, per asserita mancanza di una qualifica professionale nello Stato d’origine; violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, per avere il TAR ritenuto doverose le misure compensative. Nel corso del giudizio, l’appellata ha rappresentato di avere conseguito in Italia il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico e di avere ottenuto il consolidamento della propria posizione lavorativa mediante lo scioglimento della riserva apposta al contratto di immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024. Ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul riconoscimento del titolo estero e di rinunciare sostanzialmente alla definizione del ricorso di primo grado. Anche il Ministero ha confermato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il conseguimento in Italia del titolo di specializzazione e il successivo consolidamento della posizione lavorativa hanno eliminato l’interesse concreto e attuale della docente a ottenere il riconoscimento del titolo estero. La sopravvenuta carenza di interesse rileva anche in appello, poiché il rapporto processuale resta unitario nei due gradi di giudizio. L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata è stato disposto perché non vi era più una controversia attuale da definire sul merito del diniego. Il Collegio non ha esaminato le censure relative agli artt. 13 e 14 della direttiva 2005/36/CE né quelle sui limiti del sindacato giurisdizionale, essendo venuto meno l’interesse alla decisione nel merito. Le spese del grado sono state integralmente compensate, non essendo stata richiesta espressamente la soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; tale sopravvenienza può intervenire anche nel grado di appello e comporta, in presenza di una sentenza di primo grado ancora impugnata, l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024
Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell’ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero di cui al comma 1.
Il conseguimento successivo in Italia del titolo di specializzazione può consolidare la posizione lavorativa acquisita con riserva e rende privo di interesse concreto e attuale il giudizio diretto al riconoscimento del precedente titolo estero.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
La censura ministeriale relativa alla mancanza della qualifica professionale nello Stato d’origine non è stata esaminata per il sopravvenuto difetto di interesse.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
La censura ministeriale sulla natura delle misure compensative non è stata esaminata per il sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso di primo grado, verificatasi nel corso dell’appello, deve essere rilevata anche dal giudice di secondo grado e comporta l’improcedibilità del ricorso originario.
- Quando una sentenza di primo grado abbia deciso nel merito una controversia divenuta priva di attualità, il giudice d’appello deve annullarla senza rinvio, anziché confermarla o riformarla nel merito.
- Il conseguimento, nelle more del giudizio, di un titolo nazionale che consenta di consolidare la posizione lavorativa precedentemente acquisita con riserva può eliminare l’interesse alla decisione sulla domanda di riconoscimento di un titolo estero posto a fondamento della posizione originaria.
- In assenza di una richiesta espressa di accertamento della soccombenza virtuale, la decisione fondata su ragioni processuali sopravvenute può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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