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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04368/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila complessivi in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata rivalutazione del merito, poiché la doglianza è stata ritenuta estranea ai limiti del giudizio di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Con un motivo comune hanno dedotto la violazione dell'art. 49 c.p., sostenendo che la sostanza sequestrata, marijuana di qualità scadente e priva di efficacia drogante, sarebbe stata del tutto inidonea a produrre effetto stupefacente, anche perché oggetto di contestazione da parte degli acquirenti. La Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, e che la sentenza impugnata aveva invece accertato, sulla base delle analisi chimiche, un principio attivo pari al 5%, escludendo quindi che la sostanza fosse priva di efficacia drogante. È stato richiamato il principio per cui il reato impossibile per inidoneità dell'oggetto o del mezzo ricorre solo quando il principio attivo sia talmente irrilevante da non poter produrre alcun effetto drogante.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Disposizione incriminatrice richiamata quale titolo di condanna per il fatto relativo alla sostanza stupefacente.

  • art. 49 c.p.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la configurabilità del reato impossibile per inidoneità del mezzo; la Corte precisa che esso opera solo se la sostanza sia priva di un principio attivo idoneo a produrre effetto drogante.

  • art. 49 c.p.

    La sostanza stupefacente non è tale, e ricorre il reato impossibile, solo quando il principio attivo effettivamente presente sia di misura talmente irrilevante da non poter produrre alcun effetto drogante.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a rivalutare il merito, la prova o la ricostruzione del fatto, se la motivazione della sentenza impugnata è congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • Ai fini della configurabilità del reato in materia di stupefacenti, la mera scarsa qualità della sostanza non esclude di per sé la rilevanza penale, quando dalle analisi emerga la presenza di principio attivo in misura non trascurabile.
  • Il reato impossibile per inidoneità dell'oggetto o del mezzo in materia di stupefacenti è configurabile solo se il principio attivo sia talmente esiguo da impedire qualsiasi effetto drogante; in caso contrario, la sostanza conserva la natura di stupefacente ai fini penali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCause di non punibilità
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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