Cassazione Penale, Sentenza n. 21459/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per 105 giorni in carcere e 76 giorni agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, adottate nell'ambito di indagini per reati collegati a disordini durante un convegno elettorale (contestati artt. 61 n.5, 81, 110, 337, 339 c.p.). Il ricorrente era stato poi assolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per non aver commesso il fatto. La Corte d'appello ha rigettato la domanda di riparazione ritenendo che Mirandola avesse concorso, con colpa grave, a determinare o mantenere la misura cautelare: era presente in prima fila sorreggendo lo striscione iniziale, avanzando fino al contatto con le forze dell'ordine (che usarono idranti), e poi, in una seconda fase, si sarebbe nuovamente posto in testa al corteo senza dissociarsi quando altri cominciarono a lanciare ordigni e oggetti contundenti, cagionando ferimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Mirandola. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata l'ordinanza della Corte d'appello che, valutando gli elementi conoscibili all'epoca delle misure e fino alla loro cessazione, ha ritenuto sussistere la causa ostativa prevista dall'art. 314 c.p.p. (dolo o colpa grave) al diritto alla riparazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di euro 1.000,00 in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile ... ha diritto a un'equa riparazione ... qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il diritto all'indennizzo decade se l'interessato ha dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio la sussistenza di tale causa valutando la condotta sia anteriormente sia successivamente alla misura.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
"assoluzione perché il fatto non sussiste"
La sentenza di proscioglimento per "non aver commesso il fatto" non esclude automaticamente l'indennizzo: resta necessario esaminare se l'interessato abbia concorso, per dolo o colpa grave, a determinare o mantenere la misura cautelare.
La nozione di colpa richiamata dall'art. 314 c.p.p. si riferisce alla definizione di colpa del codice penale (art. 43): comportamento caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia, ossia una condotta gravemente contrastante con l'attenzione dovuta che renda prevedibile l'intervento dell'autorità.
art. 646, comma 3, cod. proc. pen.
Ha limitato la cognizione della Cassazione nel procedimento di riparazione alla sola regolarità del provvedimento impugnato (legittimità e congruità della motivazione), senza poter riesaminare il merito della decisione adottata dal giudice della riparazione.
art. 315, terzo comma, cod. proc. pen.
Rimando normativo che rende applicabile al procedimento di riparazione i limiti di cognizione stabiliti dall'art. 646 c.p.p.; conferma il ruolo del giudice del reclamo/riparazione nel valutare i presupposti.
Normativa penale contestata (artt. 61 n.5, 81, 110, 337, 339 c.p.)
Sono le disposizioni sostanziali relative ai reati per cui Mirandola era indagato: pur essendo stato successivamente assolto, le condotte emerse nelle indagini sono state ritenute rilevanti, ai fini della riparazione, per valutare la colpa grave che avrebbe concorso a far sorgere o mantenere la custodia cautelare.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e Sez. 4 citate)
La Corte richiama precedenti (Sez. U. n. 43/1995; Sez. U. n. 32383/2010; Sez. U. n. 51779/2013, ecc.) che definiscono i confini di dolo e colpa grave nel contesto della riparazione e l'obbligo del giudice di valutare la condotta anche ex ante e ex post alla misura cautelare; tali principi sono stati applicati per ritenere ostativo il comportamento del ricorrente.
Massime di principio
- L'assoluzione penale irrevocabile non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione deve verificare se l'interessato abbia concorso, per dolo o colpa grave, a determinare o mantenere la custodia cautelare.
- La nozione di "colpa grave" comprende condotte imprudenti, negligenti o trascurate che, pur non essendo dolose, siano tanto macroscopiche da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità e la conseguente misura restrittiva.
- Il giudice della riparazione valuta sia gli elementi conosciuti al momento dell'adozione della misura che il comportamento dell'interessato fino alla sua cessazione; la condotta successiva alla misura (mancata dissociazione, persistenza nei luoghi) può aggravare la valutazione della colpa.
- La Corte di Cassazione, nel giudizio di legittimità sul provvedimento di riparazione, controlla la legalità e la congruità della motivazione ma non può riesaminare il merito libero della decisione del giudice della riparazione.
- La mera partecipazione a una manifestazione non esclude di per sé la riparazione: rilevano la qualità della partecipazione (es. ruolo di capo o di impulso), i comportamenti concreti (sorreggere striscione in prima fila, non dissociarsi durante violenze) e la prevedibilità dell'intervento delle forze dell'ordine.
- In situazioni analoghe, chi richiede la riparazione dovrebbe documentare dettagliatamente l'assenza di condotte volontarie o gravemente colpose che possano aver giustificato la misura; il giudice, invece, deve motivare in modo specifico quali atti del richiedente abbiano concretamente contribuito alla custodia.
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