Cassazione Penale, Sentenza n. 14358/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca 'allargata' dell'immobile formalmente intestato alla ricorrente (Torre Annunziata, via Roma nn.43/45). La ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) rispetto alle censure sollevate in opposizione; 2) errata applicazione dell'art.12-sexies d.l.306/1992 (oggi art.240-bis c.p.), in quanto la confisca disposta nei confronti del coniuge non sarebbe stata giustificata per assenza dei presupposti di legge. In sostanza, la ricorrente sosteneva che l'immobile fosse di sua proprietà effettiva e che i mezzi usati per l'acquisto provenissero da sue disponibilità lecite (vendita precedente e aiuti economici del genitore).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso ammissibile ma infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la legittimità della confisca disponendo che non risultano elementi probatori idonei a dimostrare che la provvista impiegata per l'acquisto dell'immobile fosse riconducibile alla ricorrente. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il terzo che non ha partecipato al processo di primo grado ha limiti nell'intervenire nei successivi giudizi di impugnazione. Ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (oggi art. 240-bis c.p.)
Consente la confisca 'allargata' di beni anche formalmente intestati a terzi quando siano concretamente riferibili a soggetti ritenuti socialmente pericolosi; la riferibilità e la provenienza dei mezzi sono elementi provabili richiesti dal giudice
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-quinques)
comma 1-quinques (introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21)
Regola l'intervento dei terzi nei processi di impugnazione; la norma non era applicabile nel caso salvo previsione transitoria, dunque il terzo che non ha partecipato al primo grado non ha titolo automatico ad intervenire negli impugnativi
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati: lett. e) per vizio di motivazione; lett. b) per errore di diritto (erronea applicazione della norma)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione e l'estensione dei motivi nel ricorso per cassazione; citato per delimitare l'oggetto dell'impugnazione
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 45105 del 04/07/2019, Rv. 276957-01
Principio richiamato secondo cui il terzo non partecipe al primo grado non può intervenire negli appelli in assenza di norma transitoria che lo consenta; può tutelare la propria posizione mediante restituzione al giudice della cognizione (se non è intervenuta sentenza irrevocabile) o con incidente di esecuzione in presenza di decisione irrevocabile
Massime di principio
- Il terzo formalmente intestatario di un bene confiscato 'allargato' deve fornire prove concrete e tracciabili della legittima provenienza dei mezzi impiegati per l'acquisto (documentazione bancaria, atto di vendita precedente, prove della capacità economica); mere dichiarazioni o affermazioni non sono sufficienti.
- Se il terzo non ha partecipato al processo di primo grado, ha limiti ad intervenire nei gradi successivi: la strada corretta per tutelarsi è chiedere la restituzione al giudice della cognizione prima della irrevocabilità o proporre incidente di esecuzione se la decisione è irrevocabile.
- In sede di cassazione non è consentito chiedere una diversa valutazione di merito dei fatti: il giudice di legittimità verifica l'adeguatezza e la logicità della motivazione e l'applicazione del diritto, non riconsidera la valutazione delle prove di fatto già compiuta dal giudice a quo.
- La confisca allargata può essere confermata anche se il bene è formalmente intestato a un parente o coniuge quando esistano elementi che ne dimostrano la riferibilità concreta al soggetto pericoloso; l'accertamento deve però essere supportato da motivazione adeguata.
- Chi propone ricorso per cassazione deve inquadrare i motivi nei parametri dell'art. 606 c.p.p. (vizi di motivazione o errori di diritto) e documentare la sussistenza di tali vizi; l'insufficienza di prove sulla provenienza dei fondi è una ragione solida per il rigetto.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; valutare preliminarmente la fondatezza delle prove e la strategia processuale per evitare esborsi evitabili.
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