Cassazione Penale, Sentenza n. 41023/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo: vizio nella dosimetria della pena per violazione degli artt. 81 c.p. e 597, comma 4, c.p.p.; il ricorrente lamenta che, all'esito del bilanciamento ex art. 69 c.p., gli aumenti per la continuazione sono stati computati con un coefficiente percentualmente superiore a quello adottato dal primo giudice, cioè vi sarebbe stata una errata determinazione degli addendi e della misura complessiva della pena
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione ricostruisce la determinazione della pena: il Tribunale aveva preso come pena base per il più grave reato (art. 629 c.p.) otto anni e cinque mesi e €2.700, procedendo poi agli aumenti per continuazione (due anni e cinque mesi e €700 per ulteriori estorsioni; quattro mesi e €200 per la truffa) e applicando in totale un terzo ai sensi dell'art. 81, comma 4. La Corte d'appello ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, neutralizzando la recidiva e le aggravanti, riducendo così la pena base a cinque anni e €1.200; ha poi ricalcolato gli aumenti per continuazione (due anni e tre mesi e €650 per le altre estorsioni; tre mesi e €150 per la truffa). La Corte di cassazione ha ricordato che il divieto previsto dall'art. 597, comma 4, c.p.p. riguarda tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena, ma ha precisato che non è corretto misurare la legittimità del mutamento con un semplice rapporto percentuale tra le due pene: la pena è il risultato della combinazione delle componenti sanzionatorie e gli aumenti possono essere percentualmente maggiori rispetto al primo giudice purché la pena finale e ciascun segmento sanzionatorio intermedio risultino comunque inferiori a quelli inflitti in primo grado. Poiché nel caso di specie i singoli segmenti risultano ridotti rispetto al primo grado, il motivo è infondato e il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
Disciplina l'aumento della pena in caso di continuazione; la Corte lo applica per calcolare gli addendi e riconosce che gli aumenti possono risultare percentualmente diversi purché le singole componenti e la pena finale siano ridotte rispetto al primo grado
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Il divieto di riforma in cassazione riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma anche tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; tuttavia non impone un confronto meramente proporzionale tra punizioni: rileva che ogni segmento sanzionatorio sia effettivamente ridotto
Norma sul cumulo e bilanciamento delle pene (principio di determinazione della pena per più reati), richiamata in relazione alla valutazione degli aumenti per continuazione
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte la applica quantificando la sanzione pecuniaria in €3.000
Reato di estorsione: utilizzato per individuare il reato più grave da cui partire nella determinazione della pena base
Reato di truffa: considerato come capo di imputazione secondario nella determinazione complessiva della pena
Massime di principio
- Il divieto di cui all'art. 597, comma 4, c.p.p. tutela la stabilità della determinazione della pena ma riguarda tutti gli elementi autonomi della determinazione sanzionatoria, non solo il mero totale
- Non è decisivo il confronto percentuale tra gli aumenti applicati dal primo e dal secondo giudice: ciò che conta è che la pena finale e ciascun segmento intermedio usato nel calcolo risultino effettivamente ridotti rispetto al primo grado
- Quando si impugna la dosimetria per continuazione, è necessario dimostrare con calcoli dettagliati che le singole componenti sanzionatorie sono state aumentate o non ridotte rispetto al primo grado, non limitandosi a rilievi di carattere meramente proporzionale
- La concessione di circostanze attenuanti in regime di equivalenza può sterilizzare aggravanti (es. recidiva) e modificare sensibilmente la pena base, legittimando un diverso coefficiente di maggiorazione per la continuazione
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; valutare il profilo di rischio processuale prima di proporre ricorso
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