Ordinanza n. 72/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza Prot. N. GE 0010197/01/12/2025 notificata via pec in data 2 dicembre 2025 emessa dal Comune di Villamar, con cui veniva disposta, ai sensi della legge della Regione Sardegna n 2 del 2019 la cessazione immediata dell'attività descritta nell'oggetto della medesima ordinanza relativa a “attività di sala giochi” esercitata dalla ditta Hollywood Cafè di D Acquase M. Carracoi SNC presso il locale sito in Villamar nella Via Roma distinto al catasto al Foglio 17 Mappale 55 Sub 1. Se avviata con la conseguente rimessa in pristino della situazione antecedente l' avvio della stessa, per le motivazioni indicate in dettaglio nella comunicazione trasmessa dall'Amministrazione competente per le verifiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di cessazione immediata dell'attività di sala giochi e rimessione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale che disponeva la cessazione immediata dell'attività di sala giochi avviata tramite DUA, ritenendo illegittima la misura adottata ai sensi della legge regionale sarda n. 2 del 2019. Il Comune ha motivato il provvedimento con la violazione dell'art. 12 della legge regionale, in ragione della distanza inferiore a 500 metri tra l'attività e due luoghi sensibili: l'Istituto Comprensivo Statale di Villamar e il Centro di Aggregazione sociale. In sede cautelare sono stati prospettati, per quanto emerge dall'ordinanza, profili di illegittimità connessi alla natura della disciplina regionale, al difetto di istruttoria e alla sproporzione della misura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'art. 12 della legge regionale n. 2 del 2019 non abbia natura meramente programmatica, ma sia immediatamente applicabile, richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione che aveva altresì escluso profili di illegittimità costituzionale della disposizione. Ha escluso il difetto di istruttoria, poiché non era contestato che i luoghi sensibili si trovassero a una distanza inferiore a 500 metri dall'attività. Ha inoltre escluso la violazione del principio di proporzionalità, in considerazione della natura vincolata del provvedimento comunale conseguente all'accertata violazione della distanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12 l.r. Sardegna n. 2/2019
La disposizione sulla distanza minima di 500 metri tra sale giochi e luoghi sensibili è stata ritenuta immediatamente applicabile e non meramente programmatica.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Una disposizione regionale che vieta o condiziona l'esercizio di attività di gioco entro una determinata distanza dai luoghi sensibili può essere immediatamente applicabile quando stabilisce direttamente il parametro di distanza e la relativa disciplina, senza necessità di ulteriori atti programmatici.
- In sede cautelare, il difetto di istruttoria non è ravvisabile quando la distanza tra l'attività e i luoghi sensibili, determinante per l'applicazione della disciplina, non sia contestata dalla parte interessata.
- Quando l'amministrazione è tenuta ad adottare la cessazione dell'attività in presenza di una violazione oggettivamente accertata della distanza minima prevista dalla legge, il provvedimento ha natura vincolata e non è censurabile per sproporzione con riferimento alla scelta della misura imposta dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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