L.R. Sardegna 2/2019
Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna disciplina prevenzione, cura e contrasto del disturbo da gioco d’azzardo: istituisce un Piano regionale GAP, un Osservatorio, campagne informative, una giornata regionale, un fondo per i comuni e regole su distanze dai luoghi sensibili, orari, pubblicità, controlli e sanzioni. Prevede anche un regime transitorio per gli esercizi già autorizzati, con adeguamento entro 5 anni.
Prevenzione e contrasto del disturbo da gioco d'azzardo in Sardegna
Prevenzione e contrasto del disturbo da gioco d’azzardo in Sardegna
La legge della Regione autonoma della Sardegna definisce un quadro organico di misure per prevenire e contrastare il disturbo da gioco d’azzardo (GAP), tutelando in particolare i soggetti vulnerabili. La disciplina riguarda il territorio regionale sardo e combina interventi sanitari, informativi, urbanistici, autorizzatori e sanzionatori.
Finalità e definizioni
La legge mira a prevenire e contrastare le dipendenze patologiche legate al gioco d’azzardo, ad accrescere la consapevolezza dei rischi connessi anche al gioco lecito e a ridurre gli effetti negativi del fenomeno su sicurezza urbana, viabilità, inquinamento acustico e governo del territorio. Ai fini della norma, rilevano:
- il gioco lecito, inteso come gioco autorizzato svolto mediante gli apparecchi previsti dalla normativa statale e altre forme lecite di gioco d’azzardo;
- il disturbo da gioco d’azzardo (GAP), qualificato come patologia e dipendenza comportamentale;
- la sala da gioco, cioè il luogo pubblico, aperto al pubblico o circolo privato in cui siano presenti o accessibili apparecchi per il gioco lecito.
Pianificazione regionale e monitoraggio
La Regione si dota di un Piano regionale del gioco d’azzardo patologico, deliberato dalla Giunta su proposta dell’Assessore competente in materia di sanità e previo parere della Commissione consiliare competente. Il Piano va rivisto e implementato ogni due anni. Il Piano contiene:
- le azioni di prevenzione, cura, riabilitazione e sostegno psicologico per soggetti problematici o patologici e per i familiari;
- gli interventi regionali e territoriali necessari all’attuazione;
- l’indicazione delle azioni finanziate con risorse del Fondo nazionale per il GAP, del Fondo sanitario regionale e di eventuali altre risorse regionali. In prima applicazione si tiene conto del Piano regionale 2017 già approvato dalla Giunta.
Presso l’Assessorato regionale alla sanità opera inoltre l’Osservatorio regionale del disturbo da gioco d’azzardo, con funzioni ricomprese nell’Osservatorio epidemiologico regionale per le dipendenze patologiche. L’Osservatorio monitora il fenomeno a livello regionale e svolge funzioni di cabina di regia per verificare lo stato di attuazione del Piano.
Informazione, sensibilizzazione e giornata regionale
La Regione promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo, raccordandosi con soggetti pubblici, privati e del terzo settore operanti a livello nazionale, regionale e locale. Particolare attenzione deve essere rivolta a minori e soggetti socialmente ed economicamente deboli. È istituita anche la Giornata regionale contro il disturbo da gioco d’azzardo, la cui data e il cui programma sono definiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge con deliberazione della Giunta previo parere consiliare.
Contributi, patrocinio, logo e fondo regionale
La Regione può concedere patrocinio gratuito o con contributo per iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che favoriscano l’uso responsabile del denaro e il contrasto al gioco d’azzardo. Non può invece patrocinare iniziative che, pur lecite, promuovano o favoriscano la dipendenza da gioco. È istituito il Fondo regionale GAP per i comuni, alimentato con stanziamenti determinati annualmente in legge di bilancio, per integrare i proventi delle sanzioni amministrative. È inoltre istituito il logo “No Slot - Regione Sardegna”, con caratteristiche e manuale d’uso definiti dalla Giunta entro tre mesi; il logo è rilasciato dal comune agli esercenti che scelgono di non installare o di rimuovere apparecchi da gioco.
Pubblicità e relazioni istituzionali
La Regione promuove accordi e protocolli con autonomie locali e con enti del trasporto pubblico regionale e locale per vietare la concessione di spazi pubblicitari che promuovano il gioco d’azzardo lecito. La Giunta deve inoltre presentare al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
Regole per sale da gioco, apparecchi e distanze dai luoghi sensibili
L’esercizio delle sale da gioco, l’installazione degli apparecchi e ogni altra offerta di gioco con vincita in denaro restano soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente. La legge vieta l’apertura di nuove sale da gioco, tradizionali o VLT, e l’installazione di nuovi apparecchi in locali situati a una distanza, determinata dalla Giunta regionale, non superiore a 500 metri da istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Per nuova installazione si intende anche il collegamento successivo all’entrata in vigore della legge alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; sono equiparati alla nuova installazione anche il nuovo contratto dopo rescissione/risoluzione e il rinnovo del contratto. Sono invece ammessi sostituzione e trasferimento degli apparecchi già installati durante il contratto. Sugli apparecchi devono essere indicati in modo leggibile la data di collegamento alla rete telematica e la data di scadenza del contratto. Gli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore devono adeguarsi alle nuove distanze entro 5 anni e, entro 3 mesi dalla deliberazione regionale sulle distanze, predisporre un piano di intervento aziendale sul rischio GAP e rafforzare il raccordo con le strutture socio-sanitarie territoriali.
Competenze dei comuni: ulteriori luoghi sensibili, agevolazioni e orari
I comuni, nel rispetto della normativa statale e della pianificazione regionale, possono individuare altri luoghi sensibili negli strumenti urbanistici e nei regolamenti comunali, applicando le stesse limitazioni di distanza previste per i luoghi sensibili principali. Possono anche riconoscere agevolazioni tributarie, permanenti o una tantum, a chi rimuove o rinuncia all’installazione di apparecchi da gioco, secondo criteri stabiliti con regolamento comunale. Il sindaco può disciplinare e ridurre gli orari di apertura delle sale giochi e degli esercizi con apparecchi, per ragioni di tutela della salute pubblica, della circolazione stradale e di contrasto al GAP.
Controlli, sanzioni e destinazione dei proventi
I controlli sono svolti dal comune tramite la polizia locale, che riscuote anche le sanzioni amministrative previste dalla legge. Le principali sanzioni sono:
- da 100 a 1.000 euro per la mancata indicazione, sugli apparecchi, della data di collegamento e della data di scadenza del contratto, o per l’indicazione di una data non veritiera;
- da 2.500 a 8.000 euro per l’apertura di sale o l’installazione di apparecchi in violazione delle distanze dai luoghi sensibili. I proventi delle sanzioni confluiscono in un fondo comunale destinato a agevolazioni per gli esercenti, campagne comunali di sensibilizzazione sul GAP e finalità sociali e assistenziali.
Scuola, associazionismo e collaborazione con il terzo settore
La Regione può stipulare accordi con l’Ufficio scolastico regionale per introdurre nelle scuole primarie e secondarie campagne informative e ulteriori iniziative didattiche sui rischi del gioco, valorizzando anche la metodologia della peer education e iniziative formative per il personale scolastico. La Regione sostiene inoltre associazioni e organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche legate al gioco d’azzardo e può avvalersi, direttamente o tramite l’ATS, della collaborazione di enti e associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto.
Regime finanziario ed entrata in vigore
Per il 2019 gli oneri di attuazione sono pari a euro 1.372.500 e sono coperti con risorse statali trasferite alla Regione per le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione. Dal 2020 la copertura avviene nell’ambito delle risorse statali trasferite e delle eventuali ulteriori risorse regionali stanziate annualmente. La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS, quindi il 17 gennaio 2019.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 11 gen 2019L.R. Sardegna 1/2019
- Legge · 11 gen 2019L.R. Sardegna 3/2019
- Legge · 11 gen 2019L.R. Sardegna 4/2019
- Legge · 18 gen 2019L.R. Sardegna 5/2019
- Legge · 28 dic 2018L.R. Sardegna 48/2018
- Legge · 28 dic 2018L.R. Sardegna 49/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →