Cassazione Penale, Sentenza n. 40701/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/03/2025 con cui il giudice dell'esecuzione ha respinto l'opposizione di Sundas avverso la mancata estinzione della pena derivante da sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (sentenza del 20/04/2011, irrevocabile il 02/06/2011). La pena (1 anno di reclusione e 40.000 euro di multa) era stata sospesa e successivamente revocata con sentenza del 12/05/2015, divenuta definitiva il 13/06/2019. Il ricorrente deduceva errore di diritto e vizio di motivazione nella interpretazione dell'art. 172 c.p.: secondo il ricorrente il termine di decorrenza della prescrizione della pena divenuta eseguibile per revoca deve iniziare dalla data di adozione della sentenza di revoca (12/05/2015) e non dal suo passaggio in giudicato
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'indirizzo del giudice dell'esecuzione e della giurisprudenza (tra cui Sez. F, n. 27328/02/09/2020, Francavilla) secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione della pena divenuta eseguibile per effetto della revoca della sospensione inizia nel momento in cui la decisione che accerta la causa della revoca diviene definitiva (passaggio in giudicato) e non al momento della sua adozione. La Corte ha ritenuto che solo con la definitività si abbia la certezza necessaria dell'avvenuto fatto idoneo alla revoca (richiamando l'art. 168 c.p.). A seguito del rigetto è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Riferimento alla sentenza di patteggiamento che ha originato la pena sospesa; contesto fattuale dell'esecuzione
Interpretato nel senso che il termine di prescrizione della pena, resa eseguibile dalla revoca della sospensione, decorre dal momento in cui la decisione che accerta la causa di revoca diventa definitiva (passaggio in giudicato)
Richiamato per indicare che la rimozione del beneficio (sospensione) dipende dall'accertamento certo del fatto idoneo alla revoca, che si realizza con la definitività della decisione
Giurisprudenza: Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020 (Francavilla)
Precedente richiamato che sostiene che la decorrenza della prescrizione per pena resa eseguibile per revoca inizia con il passaggio in giudicato della decisione di revoca
Massime di principio
- La prescrizione della pena precedentemente sospesa e poi revocata decorre dal passaggio in giudicato della decisione che accerta la causa della revoca, non dalla data di adozione della stessa decisione.
- È necessaria la definitività della decisione di revoca per avere la certezza richiesta dalla legge (art. 168 c.p.) circa l'avvenuto fatto idoneo a rimuovere il beneficio; decisioni non definitive non fanno decorre la prescrizione.
- Se la revoca è basata su fatti che determinano immediata eseguibilità (es. recidiva già accertata in modo definitivo), la decorrenza può coincidere con la situazione fattuale già definitiva; viceversa, l'incertezza processuale posticipa l'inizio del termine prescrizionale fino al giudicato.
- In calcoli di prescrizione successivi a revoche, verificare sempre la data del passaggio in giudicato della sentenza di revoca; la data di adozione del provvedimento di revoca da sola non è sufficiente.
- Chi intende contestare il computo della prescrizione deve dimostrare che la condizione che ha reso eseguibile la pena si è realizzata in modo definitivo in data antecedente al computo opposto; senza tale prova la giurisprudenza favorisce il computo dalla definitività.
- Le impugnazioni infondate circa l'interpretazione di decorrenza della prescrizione possono comportare la condanna al pagamento delle spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40529/2025 del 17/12/2025
- Sentenza penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40530/2025 del 17/12/2025
- Sentenza penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40531/2025 del 17/12/2025
- Sentenza penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40532/2025 del 17/12/2025
- Sentenza penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40646/2025 del 17/12/2025
- Sentenza penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40651/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →