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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13479/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta dalla curatela di un fallimento contro un'operazione negoziale del 2011, qualificata dai giudici di merito come contratto a favore di terzo con effetti traslativi immobiliari e, nella sostanza, come attribuzione patrimoniale gratuita in favore dei figli degli stipulanti. La società fallita era creditrice dei coniugi stipulanti per asseriti danni da mala gestio. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace, ex art. 2901 c.c., la stipulazione a favore dei terzi contenuta nell'atto notarile, disponendo anche la consegna dei beni alla curatela; la Corte d'appello ha confermato l'inefficacia ma ha riformato la condanna alla restituzione. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) sostenevano che, dopo la chiusura del fallimento, l'azione revocatoria non fosse più proponibile o proseguibile dal curatore; 2) deducevano la nullità dell'atto di citazione introduttivo per insufficiente individuazione dell'atto impugnato, con conseguente inidoneità a interrompere la prescrizione; 3) contestavano l'efficacia interruttiva della citazione per mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato al momento rilevante; 4) negavano che un contratto a favore di terzo potesse essere oggetto di revocatoria quando il trasferimento avviene direttamente dal promittente al terzo, non transitando dal patrimonio dello stipulante, richiamando anche l'art. 2740 c.c.; 5) contestavano la sussistenza dell'eventus damni, ritenendo che andasse valutato rispetto al rapporto di provvista e non al mancato acquisto del bene; 6) sostenevano che, trattandosi di liberalità indiretta, sarebbe stata necessaria anche la scientia damni del promittente oltre che dello stipulante; 7) lamentavano infine l'erronea condanna alle spese anche nei confronti di convenuti contumaci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che la chiusura del fallimento non impedisce la prosecuzione di giudizi pendenti, compresa l'azione revocatoria; ha escluso la nullità della citazione perché il petitum era chiaramente individuabile; ha ritenuto tempestiva e processualmente idonea l'autorizzazione del giudice delegato; ha ribadito che la stipulazione a favore di terzo, quando realizza una liberalità, integra una donazione indiretta revocabile, con riferimento al depauperamento degli stipulanti; ha riconosciuto la sussistenza dell'eventus damni; ha affermato che, per l'atto a titolo gratuito, rileva la scientia damni dello stipulante e non quella del terzo beneficiario né del promittente; ha infine ritenuto corretta la liquidazione delle spese anche nei confronti dei contumaci.

Norme richiamate

  • art. 118 l.fall.

    La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi

    La disposizione va letta estensivamente: consente la chiusura del fallimento anche se pendono giudizi, e il curatore conserva la legittimazione processuale nei successivi gradi; ciò vale non solo per le controversie di recupero di somme, ma anche per quelle aventi ad oggetto beni, inclusa l'azione revocatoria.

  • art. 43 l.fall.

    Il curatore mantiene la legittimazione processuale nei giudizi pendenti nei successivi stati e gradi anche dopo la chiusura della procedura.

  • art. 35 l.fall.

    Richiamato in tema di autorizzazioni alle rinunce e transazioni, in deroga per i giudizi pendenti dopo la chiusura.

  • art. 117, comma 2, l.fall.

    Le somme relative ai giudizi pendenti sono trattenute dal curatore secondo le regole del riparto.

  • art. 119 l.fall.

    I residui derivanti dai giudizi pendenti sono oggetto di riparto supplementare secondo il decreto del tribunale.

  • art. 142, comma 2, l.fall.

    Richiamato solo incidentalmente nel testo normativo riportato.

  • art. 163, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L'omessa indicazione di un'estremità trascrittiva non comporta nullità se la domanda è comunque intelligibile.

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    La nullità della citazione va esclusa quando il petitum e la causa petendi sono chiaramente desumibili dall'atto.

  • art. 2943 c.c.

    La notificazione dell'atto di citazione interrompe la prescrizione; rileva il momento della notifica e non quello della sola autorizzazione non ancora depositata, se questa era già stata resa.

  • art. 182 c.p.c.

    Il difetto di autorizzazione processuale è sanabile, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'autorizzazione fosse già intervenuta in tempo utile.

  • art. 1411 c.c.

    Il contratto a favore di terzo, quando è sorretto da un intento di liberalità e produce un'attribuzione gratuita, può integrare una donazione indiretta; la revoca o il rifiuto del terzo fanno riespandere gli effetti in capo allo stipulante.

  • art. 2901 c.c.

    La stipulazione a favore di terzo, se lesiva della garanzia patrimoniale dei creditori dello stipulante ed avente natura gratuita, è soggetta ad azione revocatoria; per l'elemento soggettivo rileva la scientia damni dello stipulante.

  • art. 2902 c.c.

    Richiamato quale effetto dell'azione revocatoria in relazione all'inefficacia dell'atto verso il creditore.

  • art. 2740 c.c.

    Non osta alla revocatoria dell'operazione, perché il pregiudizio va ricondotto al depauperamento del patrimonio degli stipulanti-debitori.

  • art. 809 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti e superato dalla Corte nel senso che l'operazione è qualificabile come liberalità indiretta revocabile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza anche nei confronti dei convenuti contumaci.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La contumacia non integra di per sé alcuna ragione di compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La chiusura del fallimento non impedisce la prosecuzione dei giudizi pendenti e non priva il curatore della legittimazione processuale nei gradi successivi, quando la lite abbia ad oggetto cespiti o utilità da acquisire alla massa e da convertire in riparto.
  • Una domanda giudiziale è valida e idonea a interrompere la prescrizione se, letta nel suo complesso, consente di individuare con chiarezza petitum e causa petendi; la mancanza di indicazioni accessorie o imprecisioni formali non determinano nullità se l'oggetto della domanda è comunque intellegibile.
  • Nel contratto a favore di terzo, quando l'assetto negoziale è volto a realizzare una liberalità e non vi è controprestazione del beneficiario, l'operazione può essere qualificata come donazione indiretta e, se pregiudica i creditori dello stipulante, è suscettibile di revocatoria.
  • Ai fini della revocatoria di un atto gratuito, il pregiudizio patrimoniale va valutato in relazione al depauperamento del debitore che compie la disposizione liberale, anche se il trasferimento materiale del bene avvenga direttamente dal promittente al terzo beneficiario.
  • Per gli atti a titolo gratuito, l'elemento soggettivo richiesto dall'azione revocatoria si radica nella scientia damni dello stipulante debitore; non è necessario accertare la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo beneficiario né, nella struttura descritta, quella del promittente.
  • La contumacia è una condotta processuale neutra e non costituisce, di per sé, ragione idonea a derogare al principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneRisoluzione del contrattoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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