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Sentenza

Sentenza n. 1470/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del Provvedimento prot. n. 718 in data 26/02/2026, avente ad oggetto “Richiesta concessione di pascolo gravato da uso civico anno 2026 – Riscontro”, con il quale il Comune ha respinto l’istanza per la concessione di pascoli gravati da uso civico per l’annata 2026, - della Deliberazione della Giunta Comunale di Acceglio n. 12 del 20/03/2026, avente ad oggetto “Assegnazione terreni ai titolari dell’uso civico di pascolo anno 2026”, - occorrendo, del “Regolamento beni comunali gravati da uso civico di pascolo” approvato con D.C.C. di Acceglio n. 47 in data 21/12/2018 e s.m.i., nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preordinato, antecedente, consequenziale e comunque connesso al relativo procedimento amministrativo, e per l’accertamento del diritto del ricorrente a partecipare alla fase di assegnazione dei terreni a pascolo gravati da uso civico per l’anno 2026, nonché per ogni ulteriore e consequenziale statuizione a norma di legge.

Giustizia amministrativa202600730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione di pascolo gravato da uso civico per l’annata 2026 e successiva deliberazione di assegnazione dei terreni

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (utente di uso civico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto la sua istanza di concessione di pascoli gravati da uso civico per l’anno 2026, nonché la deliberazione di assegnazione dei terreni e, occorrendo, il regolamento comunale in materia. Il diniego era fondato sull’art. 3, comma 2, del regolamento, interpretato dal Comune nel senso che la decorrenza della residenza nel Comune dal giorno 11 novembre dell’anno precedente dovesse necessariamente essere correlata all’apertura dell’attività di allevamento. Il ricorrente ha contestato tale interpretazione, sostenendo che dal tenore letterale della disposizione solo la residenza dovesse sussistere da quella data, mentre l’attività di allevamento avrebbe potuto essere avviata successivamente, purché prima della presentazione della domanda. Ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto a partecipare alla fase di assegnazione dei terreni per il 2026.

La decisione

Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, il Comune ha annullato in autotutela il diniego ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e ha adottato una nuova deliberazione di assegnazione, comunicando al ricorrente l’assegnazione dei terreni richiesti per l’anno 2026. Il ricorrente ha dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto che l’annullamento degli atti impugnati e la successiva assegnazione dei terreni avessero eliminato ogni interesse attuale alla decisione, dichiarando quindi cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, con liquidazione di euro 1.500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, Regolamento beni comunali gravati da uso civico di pascolo

    si acquisisce la titolarità [del diritto di uso civico] quando si è residenti nel Comune … dal giorno 11 novembre dell’anno precedente alla data in cui viene presentata la richiesta di concessione entro i termini indicati dal successivo art. 4

    Il tenore letterale della disposizione è stato interpretato nel senso che il requisito temporale dal giorno 11 novembre riguarda la residenza; l’avvio dell’attività di allevamento può avvenire successivamente, purché prima della presentazione della domanda, fermo il diverso requisito regolamentare relativo all’apertura della scheda di stalla da almeno cinque anni per il solo allevatore usocivista.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il Comune ha esercitato il potere di annullamento d’ufficio del precedente diniego, determinando il venir meno dell’atto impugnato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L’annullamento degli atti impugnati e la conseguente assegnazione dei terreni hanno determinato la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.

  • art. 60 c.p.a.

    La disposizione ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in esito alla fase cautelare, sussistendone i presupposti.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela gli atti impugnati e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, eliminando l’interesse attuale alla decisione di merito.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata da un riesame amministrativo favorevole al ricorrente, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base degli atti e delle questioni sottoposte al giudice.
  • Quando una disciplina regolamentare richiede la residenza nel Comune a decorrere da una determinata data, tale requisito non può essere automaticamente esteso, in assenza di una previsione testuale, anche alla decorrenza dell’attività di allevamento o di altra attività connessa all’esercizio dell’uso civico.

Come è indicizzato

MaterieUsi civici e demani collettiviAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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