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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20485/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 04/07/2023 che, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto Ingrisani dal reato di truffa per insussistenza del fatto. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 76 c.p.p. e dell'art. 2043 c.c., lamentando che la Corte d'appello non si era pronunciata sulle conseguenze civili del fatto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione della formula assolutoria (art. 530 c.p.p.), sostenendo che l'assoluzione sarebbe fondata su elemento assertivo non provato (la presunta condizione di indigenza dell'imputato) e che non sarebbe stata acquisita la prova dell'assenza degli elementi del reato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per questioni non consentite in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui la sentenza d'appello che assolva per insussistenza del fatto comporta la caducazione automatica delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, anche in mancanza di espressa statuizione sul punto. Ha inoltre affermato l'improponibilità in sede di legittimità della censura sulla valutazione della prova e della formula assolutoria quando si tratta di apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, richiedendo che il controllo di legittimità sia limitato a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 76 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di pronunciarsi sugli aspetti civili, ma la Corte ha ritenuto che la caducazione automatica delle statuizioni civili opera se l'appello assolve per insussistenza del fatto, rendendo non necessaria espressa statuizione sul punto

  • art. 2043 cod. civ.

    Norma richiamata dal ricorrente per la possibile responsabilita' civile, ma la Corte ha ritenuto che la declaratoria di insussistenza del fatto in sede d'appello esclude la conservazione delle statuizioni civili di primo grado

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma sulla formula di assoluzione: il ricorrente contestava l'applicazione della formula per insussistenza del fatto ritenendo insufficiente la prova; la Corte ha stabilito che l'apprezzamento sulla prova e la scelta della formula sono decisioni di merito non sindacabili in cassazione se motivate e non manifestamente illogiche o contraddittorie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per la irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3, Sent. n. 23425 del 29/04/2022 (Rv. 283393)

    Principio richiamato: la sentenza d'appello che assolve per insussistenza del fatto determina la caducazione automatica delle statuizioni civili della sentenza di primo grado anche senza espressa statuizione

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello assolve per insussistenza del fatto, le statuizioni civili pronunciate in primo grado si intendono automaticamente caducate anche se la corte d'appello non si esprime espressamente sul profilo civile.
  • In sede di legittimità non è consentito un riesame del merito e della valutazione della prova operata dai giudici di merito: le critiche che mirano a rimettere in discussione valutazioni di fatto o di attendibilità delle fonti probatorie sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione che siano manifesti, illogici o contraddittori.
  • Per impugnare efficacemente una formula di assoluzione in Cassazione occorre dimostrare difetti formali o sostanziali della motivazione (carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà), non la mera discrepanza nella valutazione probatoria.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che prospettano questioni non consentite possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le questioni attinenti alla prova di circostanze come lo stato economico dell'imputato, se valutate dal giudice del merito come elementi probatori, non costituiscono motivo valido di cassazione salvo che la loro utilizzazione determini una motivazione manifestamente contraddittoria o illogica.

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