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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32972/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/12/2022 del Tribunale della Libertà di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del 26/09/2022 del GIP, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un'area demaniale marittima per presunta occupazione abusiva, ipotizzando la sussistenza indiziaria del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav.; la ricorrente articolava otto motivi di ricorso ma successivamente, con nota del 27/03/2023, ha dichiarato personalmente di rinunciare al ricorso

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia personale della ricorrente. La Corte ha ritenuto che la rinuncia sia un atto formale, irrevocabile e recettizio conforme all'art. 589 c.p.p.; constatata la validità e la tempestività della dichiarazione, è stata pronunciata l'inammissibilità ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p., comma 1, lett. d). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende, in mancanza di elementi che dimostrassero l'assenza di colpa

Norme richiamate

  • art. 1161 cod. nav.

    Norma sostanziale richiamata per definire il reato sulla base del quale era stato disposto il sequestro preventivo (ipotesi di illecito connesso all'occupazione abusiva di area demaniale marittima)

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma richiamata per la modalità di trattazione del ricorso (specifica gestione procedurale del ricorso nel periodo normativo indicato)

  • art. 589 c.p.p.

    Disciplina della rinuncia all'impugnazione: la rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio che deve essere effettuato nelle forme e nei termini prescritti; la sua sussistenza determina l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)

    Norma richiamata quale titolo normativo per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, integrata dalla rinuncia ai sensi dell'art. 589 c.p.p.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende: bisogna verificare l'assenza di elementi indicativi dell'assenza di colpa per escludere la sanzione economica

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero)

    Giurisprudenza citata per affermare che la rinuncia all'impugnazione è un negozio formale, irrevocabile e senza equipollenti, che deve essere manifestata nelle forme previste per garantire provenienza dal soggetto legittimato e ricezione dell'atto

Massime di principio

  • La rinuncia personale al ricorso è irrevocabile e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione: chi intende desistere deve farlo personalmente e nelle forme e nei termini di legge (art. 589 c.p.p.).
  • Una rinuncia correttamente dichiarata e tempestivamente depositata impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sostanziali; dunque, prima di rinunciare occorre valutare gli effetti concreti sulla misura cautelare impugnata (es. mantenimento del sequestro).
  • La dichiarazione di rinuncia deve essere chiara e specificare il procedimento cui si riferisce per evitare contestazioni sulla sua efficacia o ambito applicativo.
  • La rinuncia comporta, di norma, la condanna alle spese processuali e può determinare l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende, salvo prova dell'assenza di colpa: chi rinuncia dovrebbe valutare l'opportunità di fornire elementi che giustifichino la mancanza di responsabilità per evitare la sanzione economica.
  • In situazioni simili (impugnazioni contro sequestri preventivi o misure cautelari), il ritiro o la rinuncia all'impugnazione mantiene in vita la misura prevista dal giudice di merito; chi intende porre fine alla misura dovrebbe valutare anche altri strumenti (es. istanza di revoca o domanda concordata con la controparte/Autorità) prima di rinunciare definitivamente.

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