Cassazione Penale, Sentenza n. 32972/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/12/2022 del Tribunale della Libertà di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del 26/09/2022 del GIP, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un'area demaniale marittima per presunta occupazione abusiva, ipotizzando la sussistenza indiziaria del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav.; la ricorrente articolava otto motivi di ricorso ma successivamente, con nota del 27/03/2023, ha dichiarato personalmente di rinunciare al ricorso
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia personale della ricorrente. La Corte ha ritenuto che la rinuncia sia un atto formale, irrevocabile e recettizio conforme all'art. 589 c.p.p.; constatata la validità e la tempestività della dichiarazione, è stata pronunciata l'inammissibilità ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p., comma 1, lett. d). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende, in mancanza di elementi che dimostrassero l'assenza di colpa
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata per definire il reato sulla base del quale era stato disposto il sequestro preventivo (ipotesi di illecito connesso all'occupazione abusiva di area demaniale marittima)
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma richiamata per la modalità di trattazione del ricorso (specifica gestione procedurale del ricorso nel periodo normativo indicato)
Disciplina della rinuncia all'impugnazione: la rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio che deve essere effettuato nelle forme e nei termini prescritti; la sua sussistenza determina l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)
Norma richiamata quale titolo normativo per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, integrata dalla rinuncia ai sensi dell'art. 589 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende: bisogna verificare l'assenza di elementi indicativi dell'assenza di colpa per escludere la sanzione economica
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero)
Giurisprudenza citata per affermare che la rinuncia all'impugnazione è un negozio formale, irrevocabile e senza equipollenti, che deve essere manifestata nelle forme previste per garantire provenienza dal soggetto legittimato e ricezione dell'atto
Massime di principio
- La rinuncia personale al ricorso è irrevocabile e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione: chi intende desistere deve farlo personalmente e nelle forme e nei termini di legge (art. 589 c.p.p.).
- Una rinuncia correttamente dichiarata e tempestivamente depositata impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sostanziali; dunque, prima di rinunciare occorre valutare gli effetti concreti sulla misura cautelare impugnata (es. mantenimento del sequestro).
- La dichiarazione di rinuncia deve essere chiara e specificare il procedimento cui si riferisce per evitare contestazioni sulla sua efficacia o ambito applicativo.
- La rinuncia comporta, di norma, la condanna alle spese processuali e può determinare l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende, salvo prova dell'assenza di colpa: chi rinuncia dovrebbe valutare l'opportunità di fornire elementi che giustifichino la mancanza di responsabilità per evitare la sanzione economica.
- In situazioni simili (impugnazioni contro sequestri preventivi o misure cautelari), il ritiro o la rinuncia all'impugnazione mantiene in vita la misura prevista dal giudice di merito; chi intende porre fine alla misura dovrebbe valutare anche altri strumenti (es. istanza di revoca o domanda concordata con la controparte/Autorità) prima di rinunciare definitivamente.
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