Cassazione Civile, Ordinanza n. 34406/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese di lite e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, ma nel corso del giudizio la società controricorrente ha depositato istanza di estinzione del processo allegando la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. La decisione non affronta il merito della lite tributaria, perché il giudizio viene definito per intervenuta sanatoria/definizione agevolata.
Norme richiamate
La definizione agevolata della controversia, comprovata dal pagamento degli importi dovuti, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo non sussistenti i presupposti per il suo versamento.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo eventualmente dovuto in caso di rigetto o inammissibilità, ma nel caso concreto non ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando la controversia è validamente definita mediante una procedura di sanatoria o definizione agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata rende superfluo l'esame del merito del ricorso.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, la Corte può compensare le spese di lite e non applicare l'ulteriore contributo unificato se mancano i presupposti di legge.
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