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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43740/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di assoluzione resa ex art. 129 c.p.p. per non punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., lamentando che il Tribunale abbia emesso la pronuncia de plano in camera di consiglio senza preventivo avviso alle parti e senza consentire il contraddittorio, violando così il diritto di difesa e determinando la nullità della sentenza

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio (art. 178 e 179 c.p.p.), affermando che anche la pronuncia di assoluzione per particolare tenuità ex art. 131‑bis non può essere adottata de plano senza aver previamente avvisato e sentito le parti. Ha disposto l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio, con obbligo di fissare udienza e dare avviso alle parti (la Corte inoltre ha rilevato che l'interesse ad impugnare permane anche se nel frattempo è maturata la prescrizione)

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che consente pronunce adottate in camera di consiglio per cause di non punibilità; la Corte interpreta che la sua applicazione richiede comunque il previo avviso e il contraddittorio quando la pronuncia incide sul merito (es. esclusione di punibilità per particolare tenuità)

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la sua applicazione implica accertamenti sul fatto, sulla illiceità e sulla riconducibilità all'imputato e richiede il contraddittorio, trattandosi di pronuncia che non è completamente liberatoria e produce iscrizione nel casellario

  • art. 178, comma 1 lett. b) e c) e art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    art. 178 co.1 lett. b) e c.; art. 179 co.1 c.p.p.

    La violazione del diritto al contraddittorio determina nullità assoluta insanabile della sentenza, che la Corte ha rilevato nel caso concreto

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Previsione limitativa dell'adozione di sentenze in camera di consiglio in primo grado: anche qui la norma impone che la sentenza sia adottata «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», principio richiamato dalla Corte per sottolineare l'esigenza del contraddittorio

  • art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002 n.313

    art. 3 d.P.R. 14/11/2002 n.313

    Norma sul casellario giudiziale: la sentenza che esclude la punibilità per particolare tenuità non è completamente liberatoria e può dare luogo all'iscrizione, cosa che giustifica la necessità del contraddittorio

  • art. 411, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che anche nella fase di archiviazione la legge riconosce la necessità di garanzie e contraddittorio quando si incidono diritti dell'imputato

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione giurisprudenziale: la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale un'interpretazione che rendesse inammissibile il ricorso per cassazione per mancanza di interesse quando la sentenza predibattimentale venisse emessa de plano senza contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    Principio della ragionevole durata del processo bilanciato con il diritto a un giusto processo; la Corte sottolinea che la durata non può prevalere sulle garanzie fondamentali del contraddittorio

Massime di principio

  • Una pronuncia di proscioglimento adottata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per motivi quali la particolare tenuità (art. 131‑bis) non può essere emessa de plano senza preventivo avviso e contraddittorio: la mancata attivazione del contraddittorio comporta nullità assoluta della sentenza
  • Il carattere non totalmente liberatorio della causa di non punibilità per particolare tenuità (iscrizione nel casellario) impone che l'imputato sia posto in condizione di difendersi prima della pronuncia
  • L'interesse dell'imputato ad ottenere l'annullamento di una sentenza viziata per mancato contraddittorio permane anche se, nel frattempo, è maturata la prescrizione del reato: la prescrizione non estingue l'interesse a far valere le garanzie procedurali
  • Il principio vale in tutte le fasi in cui il giudice può adottare pronunce predibattimentali o in camera di consiglio (GIP, giudice d'appello, giudice di primo grado): non è ammesso che il giudice decida de plano senza dare avviso e senza ascoltare le parti quando la decisione incide sul merito
  • In caso di violazione del contraddittorio la sentenza è annullabile e gli atti devono essere rimessi al giudice competente per un nuovo esame con fissazione di udienza e comunicazione alle parti
  • Nel bilanciamento tra efficienza processuale e garanzie difensive, le esigenze deflattive non possono giustificare la compressione del diritto di difesa: la ragionevole durata non esclude il diritto al giusto processo

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