Cassazione Penale, Sentenza n. 31780/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 e condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per avere omesso di comunicare, nel termine previsto dall'art. 3, comma 8, d.l. n. 4/2019, l'avvenuta assunzione lavorativa, continuando così a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza relativo al mese di gennaio 2022. La Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione del Tribunale di Marsala. Con il primo motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che nella domanda di concessione del reddito di cittadinanza aveva dichiarato di svolgere attività lavorativa, che vi fosse dubbio sull'obbligo di comunicazione omessa e sull'elemento soggettivo, indicato come dolo specifico, e che l'omissione non avesse determinato l'erogazione di un beneficio maggiore. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, lamentando che il diniego della causa di non punibilità fosse stato fondato su una motivazione assertiva e stereotipata, limitata al richiamo alle modalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che le censure erano generiche e non si confrontavano specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato l'omessa comunicazione dell'assunzione entro il termine previsto e la rilevanza dell'informazione ai fini della revoca o riduzione del beneficio. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo assertiva ed erronea la motivazione della Corte territoriale sul diniego dell'art. 131-bis c.p., poiché aveva individuato come ostativo il fatto integrante il reato senza esplicitare le ragioni concrete del diniego. La sentenza è stata annullata parzialmente con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio limitato all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. È stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e si è formato il giudicato sull'accertamento del fatto-reato.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019
Norma incriminatrice applicata per la percezione indebita del beneficio conseguente all'omessa comunicazione dell'avvenuta assunzione lavorativa.
art. 3, comma 8, d.l. n. 4/2019
Prevede il termine e l'obbligo di comunicare l'avvenuta assunzione lavorativa, informazione rilevante ai fini della revoca o riduzione del beneficio.
La valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere compiuta dal giudice di merito con motivazione concreta e non meramente assertiva.
Impone che i motivi di impugnazione si confrontino specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi, anche per difetto di correlazione con la decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
In caso di annullamento parziale, l'affermazione di penale responsabilità non investita dal rinvio diviene irrevocabile.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità non solo quando sia intrinsecamente indeterminato, ma anche quando non si confronti con le ragioni argomentative poste a fondamento del provvedimento impugnato.
- Quando il giudice d'appello è investito di uno specifico motivo relativo all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., non può rigettarlo con una motivazione meramente assertiva né limitarsi a richiamare il fatto costitutivo del reato; deve indicare le ragioni concrete per cui, valutate le modalità della condotta e gli altri elementi rilevanti, il fatto non sarebbe di particolare tenuità.
- Se l'annullamento con rinvio riguarda esclusivamente la verifica dell'art. 131-bis c.p., l'accertamento del fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, non investiti dal rinvio, diventano irrevocabili.
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