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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33314/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza d'appello, non ha esaminato nel merito la dedotta prescrizione sopravvenuta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva convertito la pena detentiva di mesi due di arresto nella corrispondente pena pecuniaria di euro 6.000, determinando la pena complessiva in euro 6.800 di ammenda. Il ricorso era articolato in due motivi: il primo denunciava vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'affermazione dello stato di ebbrezza al momento del sinistro; il secondo deduceva la prescrizione del reato contestato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e non confrontato criticamente con la motivazione di merito, che aveva valorizzato l'esito dell'alcoltest. Quanto al merito della doglianza, la Corte ha osservato che, in presenza di accertamento strumentale conforme alla legge, grava sull'imputato l'onere di fornire elementi concreti idonei a privare l'accertamento della sua efficacia dimostrativa; non basta il solo intervallo temporale tra guida e controllo. Poiché il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, la Corte ha escluso di poter rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il motivo di ricorso che si limita a reiterare censure già respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, è inammissibile.

  • art. 186 C.d.S.

    La decisione richiama il principio probatorio in tema di guida in stato di ebbrezza, valorizzando l'accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo generico le medesime doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle ragioni della decisione impugnata.
  • In materia di guida in stato di ebbrezza, un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla disciplina applicabile ha piena valenza dimostrativa della sussistenza del reato, salvo che l'imputato fornisca elementi concreti idonei a incrinarne l'attendibilità.
  • Non è sufficiente, per superare l'esito dell'alcoltest, dedurre in modo meramente congetturale che il tempo trascorso tra guida e controllo abbia alterato il tasso alcolemico; occorrono circostanze specifiche e attendibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la mancata instaurazione del rapporto processuale impedisce di rilevare d'ufficio una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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