Cassazione Penale, Ordinanza n. 10580/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché i motivi non sono specifici e non contengono un'argomentazione puntuale contro la motivazione della decisione di merito, che viene ritenuta coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la sua responsabilità per truffa. Nel ricorso si lamentavano, in modo cumulativo, travisamento ed erronea valutazione delle prove, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione dei benefici di legge. La Corte di cassazione rileva però che le censure sono formulate in modo del tutto generico, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi prive del requisito di specificità richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza di merito aveva ritenuto integrati gli elementi del reato di truffa; in cassazione tale profilo viene evocato solo come oggetto di doglianza, senza una censura specifica ritenuta ammissibile.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici, con chiara e precisa indicazione delle ragioni di critica alla decisione impugnata; la mancanza di tale requisito comporta l'inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01
È richiamato il principio secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non sono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01
La specificità dei motivi richiede l'indicazione chiara e precisa degli elementi fondanti le censure, così da consentire alla Corte di legittimità di individuare i rilievi e svolgere il controllo richiesto.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, nel caso, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in formule generiche o assertive e non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il requisito di specificità dei motivi impone di indicare chiaramente quali passaggi logici o giuridici della decisione di merito si intendono contestare e per quali ragioni, non essendo sufficiente la mera riproposizione di censure di fatto o di diritto in termini apodittici.
- Quando la motivazione di merito è logicamente coerente e aderente al compendio probatorio, la cassazione non può essere sollecitata a rivalutare genericamente le prove, ma solo a fronte di censure specifiche e argomentate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove previsto, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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