Cassazione Civile, Sentenza n. 22583/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo al 2007. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto impugnato ritenendolo invalido per mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, legge 212/2000 (avviso emesso prima dei 60 giorni dalla comunicazione del PVC) in assenza di ragioni di particolare e motivata urgenza. L'Agenzia impugnava in cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione della citata norma e deducendo fatti e circostanze relativi allo svolgimento della verifica; la contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate perché le censure erano inammissibili o infondate: era stata correttamente applicata la disciplina del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. 212/2000; le ragioni di urgenza invocate dall'amministrazione non sono risultate provate e non possono consistere in ritardi o carenze organizzative dell'ente o della Guardia di Finanza. È stato inoltre richiamato il principio per cui il termine dilatorio si applica anche agli accessi 'istantanei' per acquisizione documentale. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile perché condizionato e sulle questioni assorbite dalla decisione favorevole. Le spese sono compensate. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti processuali per applicare l'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002 nei confronti del ricorrente incidentale (quanto a eventuali versamenti dovuti).
Norme richiamate
legge 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
termine dilatorio di 60 giorni per la formulazione di deduzioni ai rilievi contestati in sede di PVC
L'atto impositivo emesso prima del decorso del termine dilatorio è illegittimo salvo sussistenza di ragioni di particolare e motivata urgenza; tali ragioni devono consistere in elementi esterni e non imputabili all'amministrazione o ai suoi organi ispettivi
Richiamato come parametro per valutare le censure: la Corte non può riesaminare valutazioni di fatto e prova svolte dal giudice di merito; il ricorso per cassazione contro apprezzamenti fattuali è inammissibile
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Citato in relazione agli effetti processuali e agli eventuali ulteriori importi dovuti dal ricorrente incidentale a seguito del giudizio
Costituzione, artt. 53 e 97
Pur richiamati dalla ricorrente per giustificare l'urgenza, la Corte ha ritenuto che il principio del termine dilatorio tuteli specificamente le garanzie del contribuente e non può essere derogato appellandosi genericamente a tali valori costituzionali
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, l. 212/2000 impedisce l'emissione dell'atto impositivo prima della scadenza salvo che l'amministrazione provi ragioni di particolare e motivata urgenza.
- Le ragioni di urgenza devono consistere in elementi esterni all'amministrazione e non possono essere giustificate da ritardi o carenze organizzative dell'Agenzia o degli organi ispettivi (es. Guardia di Finanza).
- L'interdizione temporale si applica anche agli 'accessi istantanei' finalizzati alla mera acquisizione documentale: anche in tali casi l'atto emesso prima del termine è illegittimo se non sussistono urgenti e oggettive ragioni.
- In sede di cassazione non è possibile rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto del giudice di merito: le censure devono riguardare la corretta interpretazione e applicazione del diritto, non la riconsiderazione delle risultanze probatorie.
- Il semplice avvicinarsi del termine decadenziale dell'azione accertativa non costituisce di per sé 'ragione di urgenza' che autorizzi l'anticipata emissione dell'atto.
- I ricorsi incidentali condizionati che sollevano questioni assorbite dalla decisione di merito sono generalmente dichiarati inammissibili; tali questioni possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio se il ricorso principale dovesse essere accolto.
- In caso di reciproca soccombenza la Corte può compensare le spese; tuttavia vanno valutati anche gli eventuali adempimenti e versamenti previsti da norme speciali (es. d.P.R. 115/2002) a carico delle parti.
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