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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34795/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi, deducendo violazione di legge (art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.) e vizio di motivazione per manifesta illogicità: il ricorrente lamenta che il giudice non abbia tenuto conto del lungo intervallo temporale (cessazione della condotta nell'estate 2019) e di circostanze che avrebbero dovuto far escludere la presunzione di pericolosità e l'esistenza delle esigenze cautelari (dichiarazioni dei collaboratori e intercettazioni risalenti a fatti anteriori al 2015, controlli e avvistamenti anteriori al 2019, episodio di usura del 2018, assenza di prove di attuale pericolosità o di mantenimento dei contatti con il sodalizio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito adeguata e congrua motivazione, avendo richiamato la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., e rilevato elementi concreti a sostegno della permanenza della pericolosità (appartenenza contestata fino a giugno 2019, avvistamento del 18 giugno 2019 con atteggiamento ritenuto tipico, plurimi precedenti e procedimenti penali in corso, presenza stabile nel territorio del sodalizio, assenza di elementi che dimostrino una dissociazione). La Corte ha confermato che il mero decorso del tempo (poco più di due anni) non è sufficiente, da solo, a superare la presunzione; di conseguenza il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione mafiosa è qualificato come delitto di pericolo permanente e totalizzante; la sua contestazione attiva la presunzione di pericolosità e giustifica l'applicazione della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi.

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (e presunzione sostanziale di adeguatezza della custodia in carcere) per i delitti di cui all'art. 416-bis; inverte l'onere probatorio sulla parte che contesta e richiede che l'indagato dimostri elementi idonei a superare la presunzione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari. La Corte ha ritenuto che la disciplina speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevalga sulla regola generale, giustificando un diverso regime motivazionale e probatorio.

  • art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. c)

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto però che il requisito motivazionale richiesto sia stato rispettato dal giudice del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle spese del procedimento di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • art. 23 comma 8, d.l. 127/2020

    Richiamata in ordine alla modalità di deposito della requisitoria e del trattamento del ricorso senza intervento delle parti; citata nel processo di trattamento del ricorso.

Massime di principio

  • In contestazioni per associazione di stampo mafioso (art. 416-bis), trova applicazione la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., che sposta l'onere sul difensore di produrre elementi idonei a confutare la presunzione.
  • Il mero decorso del tempo dalla cessazione delle condotte contestate non è, di per sé, sufficiente a escludere le esigenze cautelari: occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino dissociazione effettiva, cessazione stabile dei rapporti o l'assenza di rischio di reiterazione o inquinamento probatorio.
  • Il giudice delle misure deve motivare richiamando sia i gravi indizi sia le ragioni per ritenere non sussistenti gli elementi addotti per superare la presunzione; se il difensore allega elementi contrari, il giudice deve valutare e confutare esplicitamente tali elementi.
  • Comportamenti o contatti anche relativamente recenti (es. avvistamenti, gesti tipici, partecipazioni a contatti con soggetti del sodalizio) e la sussistenza di procedimenti o precedenti concordano a confermare la permanenza del rischio cautelare.
  • In casi simili la strategia difensiva utile consiste nel produrre prove documentali o testimoniali robuste di dissociazione o di cambiamento (es. dichiarazioni di collaborazione, prova di nuova vita lecita, assenza di contatti ripetuti), dimostrando che il decorso del tempo è accompagnato da fatti concreti idonei a escludere la pericolosità.

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