Cassazione Civile, Ordinanza n. 19442/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (richiedente asilo)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva annullato il provvedimento con cui l'Unità Dublino aveva disposto il trasferimento del richiedente in Norvegia, ritenendo non provata l'osservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina europea. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013: secondo il ricorrente, la procedura sarebbe unitaria e non divisa in due fasi autonome, sicché l'obbligo informativo sarebbe stato assolto tramite la compilazione e sottoscrizione del modello C3, con assistenza dell'interprete, l'audizione del richiedente e la consegna dell'opuscolo informativo previsto per la domanda di protezione internazionale. La difesa dell'intimato non è stata svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi ministeriale, affermando che gli obblighi informativi ex artt. 4 e 5 Reg. UE n. 604/2013 hanno contenuto specifico e autonomo rispetto a quelli relativi alla domanda di protezione internazionale ex d.lgs. 25/2008; devono essere adempiuti in forma sostanziale e non possono dirsi soddisfatti dalla sola consegna/sottoscrizione del modello C3 o dell'opuscolo informativo relativo alla diversa procedura di asilo. Poiché nel caso concreto il Ministero aveva allegato solo la sottoscrizione del modello C3, senza dimostrare l'effettivo adempimento degli obblighi informativi propri della procedura Dublino, il provvedimento di trasferimento era correttamente annullato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva della parte intimata; escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 4 Reg. UE n. 604/2013
impone agli Stati membri un obbligo specifico di informazione scritta, sistematica e oggettiva, mediante apposito opuscolo comune, sulle scansioni della procedura Dublino e sui diritti ad essa connessi; l'adempimento va valutato in termini sostanziali e la sua omissione comporta la nullità del trasferimento.
art. 5 Reg. UE n. 604/2013
prevede il colloquio personale nel procedimento di determinazione dello Stato competente; le informazioni rese devono essere specifiche per la procedura Dublino e non fungibili con quelle della procedura di protezione internazionale.
Regolamento (UE) n. 604/2013
la procedura di determinazione dello Stato membro competente ha autonomia strutturale e funzionale ed è regolata da obblighi informativi e partecipativi propri.
disciplina gli obblighi informativi nella diversa procedura di domanda di protezione internazionale; tali adempimenti non sono sovrapponibili né assorbenti rispetto a quelli previsti dal Reg. UE n. 604/2013.
richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio.
art. 4 Reg. UE n. 603/2013
menzionato come allegato contenente l'opuscolo informativo comune consegnabile al richiedente nella procedura Dublino.
Massime di principio
- Gli obblighi informativi previsti dalla procedura Dublino sono autonomi rispetto a quelli relativi alla domanda di protezione internazionale e non possono essere sostituiti da adempimenti compiuti per la diversa procedura.
- L'adempimento dell'obbligo di informazione deve essere verificato in senso sostanziale: conta che il richiedente abbia ricevuto, in modo effettivo e completo, le informazioni specificamente previste dal regolamento europeo.
- In tema di trasferimento verso altro Stato membro competente, l'amministrazione ha l'onere di dimostrare l'avvenuto rispetto degli obblighi informativi e partecipativi prescritti dal Reg. UE n. 604/2013.
- La sola sottoscrizione del modello C3 o la consegna dell'opuscolo relativo alla domanda di asilo non bastano, da soli, a provare l'adempimento degli obblighi informativi propri della procedura Dublino.
- La violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013 comporta l'annullamento del provvedimento di trasferimento, senza che sia necessario allegare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa del richiedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19373/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19396/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19400/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19402/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19403/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19407/2024 del 15/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →