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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19442/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente asilo)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva annullato il provvedimento con cui l'Unità Dublino aveva disposto il trasferimento del richiedente in Norvegia, ritenendo non provata l'osservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina europea. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013: secondo il ricorrente, la procedura sarebbe unitaria e non divisa in due fasi autonome, sicché l'obbligo informativo sarebbe stato assolto tramite la compilazione e sottoscrizione del modello C3, con assistenza dell'interprete, l'audizione del richiedente e la consegna dell'opuscolo informativo previsto per la domanda di protezione internazionale. La difesa dell'intimato non è stata svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi ministeriale, affermando che gli obblighi informativi ex artt. 4 e 5 Reg. UE n. 604/2013 hanno contenuto specifico e autonomo rispetto a quelli relativi alla domanda di protezione internazionale ex d.lgs. 25/2008; devono essere adempiuti in forma sostanziale e non possono dirsi soddisfatti dalla sola consegna/sottoscrizione del modello C3 o dell'opuscolo informativo relativo alla diversa procedura di asilo. Poiché nel caso concreto il Ministero aveva allegato solo la sottoscrizione del modello C3, senza dimostrare l'effettivo adempimento degli obblighi informativi propri della procedura Dublino, il provvedimento di trasferimento era correttamente annullato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva della parte intimata; escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 4 Reg. UE n. 604/2013

    impone agli Stati membri un obbligo specifico di informazione scritta, sistematica e oggettiva, mediante apposito opuscolo comune, sulle scansioni della procedura Dublino e sui diritti ad essa connessi; l'adempimento va valutato in termini sostanziali e la sua omissione comporta la nullità del trasferimento.

  • art. 5 Reg. UE n. 604/2013

    prevede il colloquio personale nel procedimento di determinazione dello Stato competente; le informazioni rese devono essere specifiche per la procedura Dublino e non fungibili con quelle della procedura di protezione internazionale.

  • Regolamento (UE) n. 604/2013

    la procedura di determinazione dello Stato membro competente ha autonomia strutturale e funzionale ed è regolata da obblighi informativi e partecipativi propri.

  • art. 10 d.lgs. 25/2008

    disciplina gli obblighi informativi nella diversa procedura di domanda di protezione internazionale; tali adempimenti non sono sovrapponibili né assorbenti rispetto a quelli previsti dal Reg. UE n. 604/2013.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio.

  • art. 4 Reg. UE n. 603/2013

    menzionato come allegato contenente l'opuscolo informativo comune consegnabile al richiedente nella procedura Dublino.

Massime di principio

  • Gli obblighi informativi previsti dalla procedura Dublino sono autonomi rispetto a quelli relativi alla domanda di protezione internazionale e non possono essere sostituiti da adempimenti compiuti per la diversa procedura.
  • L'adempimento dell'obbligo di informazione deve essere verificato in senso sostanziale: conta che il richiedente abbia ricevuto, in modo effettivo e completo, le informazioni specificamente previste dal regolamento europeo.
  • In tema di trasferimento verso altro Stato membro competente, l'amministrazione ha l'onere di dimostrare l'avvenuto rispetto degli obblighi informativi e partecipativi prescritti dal Reg. UE n. 604/2013.
  • La sola sottoscrizione del modello C3 o la consegna dell'opuscolo relativo alla domanda di asilo non bastano, da soli, a provare l'adempimento degli obblighi informativi propri della procedura Dublino.
  • La violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013 comporta l'annullamento del provvedimento di trasferimento, senza che sia necessario allegare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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