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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23775/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il condannato, destinatario di una pena detentiva di un anno e due mesi di reclusione, aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale dopo l'esito negativo di una procedura attivata in Germania ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo che egli non avesse eletto domicilio nel procedimento, in violazione dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente impossibilità per le istituzioni competenti di contattarlo e verificare la congruità del programma trattamentale. Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 47 ord. pen., sostenendo che, nel peculiare contesto della domanda presentata dopo il fallimento della procedura estera, l'onere di acquisire informazioni sul domicilio avrebbe dovuto essere assolto prima tramite le autorità giudiziarie tedesche e, subordinatamente, tramite richiesta diretta all'interessato; si chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, conclusasi negativamente la procedura attivata in Germania, il Tribunale di sorveglianza doveva decidere sull'istanza in un autonomo procedimento, applicando le regole interne sulla misura alternativa richiesta. In tale quadro, l'obbligo per il condannato non detenuto di dichiarare o eleggere domicilio con la domanda di misura alternativa ex art. 677, comma 2-bis, c.p.p. era pienamente operante e correttamente applicato. La Corte ha valorizzato la funzione non meramente formale dell'elezione di domicilio, quale presupposto per le verifiche sulla concreta idoneità del percorso trattamentale e sulla possibilità di contatto con il richiedente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2-bis, c.p.p.

    Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza.

    L'elezione o dichiarazione di domicilio è un onere necessario e non meramente formale, la cui omissione comporta inammissibilità della domanda di misura alternativa da parte del condannato non detenuto.

  • art. 47 l. 28 giugno 1975, n. 354 (ord. pen.)

    È la base normativa della domanda di affidamento in prova al servizio sociale; la Corte richiama la norma solo per qualificare il provvedimento richiesto e il perimetro del controllo di sorveglianza.

  • art. 6 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38

    È menzionato come fondamento della procedura estera attivata in Germania, conclusasi con esito negativo prima della nuova domanda al Tribunale di sorveglianza italiano.

  • art. 161 c.p.p.

    È richiamato come disciplina applicabile, in quanto compatibile, alle dichiarazioni o elezioni di domicilio del condannato non detenuto.

  • art. 656, comma 6, c.p.p.

    Le Sezioni Unite richiamate dalla Corte hanno affermato che la richiesta di misura alternativa deve essere corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore.

Massime di principio

  • Per il condannato non detenuto che chieda una misura alternativa alla detenzione, la dichiarazione o elezione di domicilio contestuale alla domanda è un adempimento essenziale a pena di inammissibilità, non una mera formalità.
  • L'obbligo di elezione di domicilio serve a rendere concretamente possibile il contatto con l'interessato e la verifica giudiziale della congruità del programma trattamentale e delle condizioni personali e abitative rilevanti per la misura richiesta.
  • Quando una procedura avviata in ambito estero si conclude negativamente, la successiva domanda proposta davanti al giudice italiano di sorveglianza deve essere valutata autonomamente secondo le regole interne applicabili alla misura alternativa invocata.
  • L'omissione dell'elezione o dichiarazione di domicilio non può essere superata invocando un diverso e preliminare canale informativo, se la domanda è proposta in un autonomo procedimento davanti al giudice italiano competente.
  • La giurisprudenza di legittimità considera l'onere di domicilio coerente con la disciplina delle misure alternative e con la necessità di un controllo effettivo sul percorso trattamentale del condannato non detenuto.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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