Cassazione Penale, Sentenza n. 22943/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12/09/2023 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo del 18/07/2023 sul somme pari a euro 31.685,00 rinvenute a carico di Mauro nell'ambito del procedimento per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Il Procuratore deduceva: (i) errore di diritto perché il Tribunale avrebbe ritenuto che l'annullamento del sequestro probatorio presupposto impedisse la validità del successivo sequestro preventivo (contestando la nozione di "conversione" tra i due provvedimenti); (ii) carenza o genericità della motivazione in ordine al periculum in mora e alle finalità del sequestro (art.125 c.p.p.)
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, censurando l'errata qualificazione del sequestro probatorio come presupposto giuridico necessario del successivo sequestro preventivo e affermando che può legittimamente essere disposto un sequestro preventivo anche dopo l'annullamento di un precedente sequestro probatorio purché il pubblico ministero abbia formulato autonoma e successiva richiesta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere, in sostanza, un'apprezzamento di merito o privo dei vizi di legge rilevabili in Cassazione; pertanto la Corte ha accolto il ricorso sul primo profilo e ha censurato l'ordinanza impugnata (con conseguente annullamento e rinvio per nuovo esame, come richiesto dal Procuratore generale).
Norme richiamate
Norma richiamata come base giuridica per il sequestro preventivo; la Corte osserva che il Decreto di sequestro preventivo dev'essere valutato autonomamente rispetto a precedenti sequestri probatori e può essere disposto anche dopo annullamento di questi ultimi se il P.M. formula una nuova richiesta
Richiamato in relazione al requisito motivazionale: la Corte sottolinea che la mancanza di una motivazione chiara sulle finalità (impeditive o confiscatorie) può rendere la censura valutabile, ma nel caso concreto la contestazione è stata ritenuta inammissibile per essere valutazione di merito o non fondata su vizio di legge manifesto
Richiamato in quanto il fatto era contestato in concorso con reati principali, utile per ricostruire il quadro criminoso
Norma sostanziale relativa all'associazione mafiosa: il reato in relazione al quale è stata disposta la misura cautelare e rispetto al quale è valutata la correlazione della somma sequestrata con attività illecite
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L.18/12/2020
Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento presso la Corte, disciplina le modalità di deposito delle conclusioni scritte in assenza di richiesta di discussione orale
Giurisprudenza citata (Su Ellade, Sez.2 n.49739/2023 Mannolo, altre)
La Corte richiama l'orientamento consolidato su limiti della censura in Cassazione e su profili specifici di motivazione nei sequestri a fini di confisca; tuttavia osserva che il richiamo a Su Ellade non era decisivo nel caso perché riguarda il sequestro a fini di confisca e non poteva supplire alla motivazione che il giudice del merito avrebbe dovuto fornire
Massime di principio
- La "conversione" descrittiva di un sequestro probatorio in sequestro preventivo non crea una dipendenza giuridica che impedisca al pubblico ministero di chiedere, autonomamente, un nuovo vincolo sui medesimi beni anche dopo l'annullamento del primo provvedimento
- Un sequestro preventivo può essere legittimamente disposto anche successivamente all'annullamento di un sequestro probatorio, a condizione che sia avanzata dal P.M. una autonoma e successiva istanza motivata
- La motivazione sul periculum in mora deve essere specifica e collegata alle finalità concrete del sequestro (impeditive o confiscatorie); tuttavia, le censure in cassazione sono ammissibili solo per vizi di legge o per difetti motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di comprensibilità
- In sede di impugnazione in Cassazione delle ordinanze di sequestro è limitato il sindacato sul merito: la Corte valuta errori di diritto e vizi motivazionali radicali, non semplici difformità di valutazione degli indici di colpevolezza
- Quando si impugna una decisione di merito che ha motivato in termini generici, è utile distinguere se la carenza è supplibile con il rinvio alla richiesta del P.M. o se costituisce un vuoto motivazionale che solo la Corte può censurare per violazione di legge
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